Domanda nr.: 
530
Inserita il: 
Venerdì, 16 Febbraio, 2018
Domanda: 
Lavoro come libero professionista presso una Clinica che ha anche uno spazio "pet corner" dove si vendono o si dispensano mangimi, para-farmaci e farmaci. Quando dispenso il farmaco mi è stato indicato dai titolari della struttura di emettere una fattura attraverso il programma gestionale con IVA al 10%. Mi risulta che la dispensazione del farmaco dovrebbe essere fatturata insieme alla prestazione professionale e con IVA al 22%. Mi potreste dare i riferimenti di legge in merito? si configura anche un abuso di professione perché si esercita in competizione con i farmacisti? Nel caso in cui ci fosse un illecito io sarei perseguibile anche se non sono il titolare della struttura? Avrei dei mezzi per tutelarmi (anche per non essere licenziato), dovrei segnalarlo?
Risposta: 
Oltre alle risposte n. 492 e n. 257 si precisa che La cessione di medicinali non è un'attività ricompresa nell'ambito dell'attività di pet corner, come invece la cessione di prodotti attinenti al benessere animale, bensì prestazione veterinaria vera e propria, pertanto va fatturata con aliquota al 22%. Il riferimento di legge per quanto concerne le aliquote è il DPR 633/1972 e la fatturazione e l’aliquota Iva inserita attengono a questioni fiscali il cui unico responsabile è l’intestatario della fattura. Inoltre va chiarita bene la differenza tra cessione (il medico veterinario in ambulatorio od in allevamento può consegnare) e dispensazione (la vendita al dettaglio che può fare solo il farmacista (abilitato e iscritto al proprio albo) in farmacia/parafarmacia o ingrosso con vendita diretta) del medicinale veterinario. La dispensazione è descritta nei commi 1 e 2 dell'art. 70 del 193/2006: "1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari e' effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto‐legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorchè dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali e' esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 2. In deroga al comma 1, e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista, i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi ai titolari degli impianti di cui all'articolo 65, le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e nelle quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonchè di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico‐veterinaria." La cessione è descritta nel comma 3 dell'art. 84 del 193/2006: "3. Il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate".