cessione antiparassitario
Nella cessione del farmaco è possibile la sola cessione di antiparassitario senza visita annessa per permettere la continuità delle profilassi antiparassitarie in pazienti che sono seguiti in maniera continuativa e che eseguono le profilassi antiparassitarie senza interruzione? Nel caso entrasse un cliente noto con pazienti già seguiti in struttura a richiedere un antiparassitario perchè ha visto una zecca sul suo cane, E' possibile cedere una confezione di antiparassitario dalla propria scorta per la profilassi antiparassitaria riportando in cartella clinica il proseguimento delle profilassi antiparassitarie? Nella gestione fiscale si può riportare in fattura la sola dicitura "cessione farmaco" con nome del farmaco ceduto e in seguito compilazione del registro carico/scarico REV?
L’articolo 37 del D.Lgs 218/2023 consente al medico veterinario di consegnare medicinali veterinari detenuti nella propria scorta al proprietario o detentore dell’animale, allo scopo di avviare o proseguire la terapia prescritta, in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dal sistema informativo nazionale. Pertanto, nel caso prospettato, la cessione di un antiparassitario in assenza di visita contestuale può ritenersi conforme al dettato normativo esclusivamente quando si configuri come prosecuzione di una profilassi antiparassitaria già impostata dal medico veterinario nell’ambito di un rapporto professionale in essere e adeguatamente documentato.
In tale contesto, la continuità terapeutica non rappresenta un automatismo, ma deve essere espressione di una precedente valutazione clinica del paziente, sulla base della quale il veterinario ritiene necessaria la prosecuzione immediata del trattamento per tutelare il benessere dell'animale, senza tuttavia procedere a una nuova visita. Resta in ogni caso centrale la responsabilità del medico veterinario nel verificare, anche sulla base delle informazioni disponibili, la coerenza dell’intervento con lo stato sanitario dell’animale e con le condizioni d’uso del medicinale, a prescindere dal fatto che si tratti di un paziente noto e seguito in maniera continuativa.
Per quanto riguarda la tracciabilità, nel caso di animali non destinati alla produzione degli alimenti, la cessione del medicinale deve essere registrata nel sistema REV mediante lo scarico dalla scorta entro 7 giorni, indicando il medicinale e la quantità ceduta. Sotto il profilo fiscale, la cessione del medicinale costituisce un’operazione distinta dalla prestazione sanitaria, ma connessa all’attività professionale veterinaria. In fattura deve essere riportata una dicitura che identifichi chiaramente la natura dell’operazione come cessione. È inoltre opportuno indicare, per ciascun prodotto, gli elementi identificativi del medicinale al fine di garantire la coerenza con il sistema di tracciabilità e con la documentazione sanitaria.