cessione antiparassitario
Nella cessione del farmaco è possibile la sola cessione di antiparassitario senza visita annessa per permettere la continuità delle profilassi antiparassitarie in pazienti che sono seguiti in maniera continuativa e che eseguono le profilassi antiparassitarie senza interruzione? Nel caso entrasse un cliente noto con pazienti già seguiti in struttura a richiedere un antiparassitario perchè ha visto una zecca sul suo cane, E' possibile cedere una confezione di antiparassitario dalla propria scorta per la profilassi antiparassitaria riportando in cartella clinica il proseguimento delle profilassi antiparassitarie? Nella gestione fiscale si può riportare in fattura la sola dicitura "cessione farmaco" con nome del farmaco ceduto e in seguito compilazione del registro carico/scarico REV?
L’articolo 37 del D.Lgs. 218/2023 consente al medico veterinario, nell’ambito della propria attività professionale, di consegnare al proprietario o detentore dell’animale medicinali veterinari della propria scorta, anche in frazioni distribuibili singolarmente ove disponibili, allo scopo di avviare la terapia prescritta e garantire la tutela immediata del benessere animale.
La cessione dalla scorta non costituisce pertanto una modalità ordinaria di dispensazione del medicinale e non può essere utilizzata per fornire al proprietario i medicinali necessari alla prosecuzione nel tempo di una terapia o di una profilassi già impostata. Il Ministero della Salute ha infatti chiarito che il quantitativo ceduto è finalizzato all’avvio senza indugio della terapia e che, qualora non sia sufficiente a coprire l’intero ciclo terapeutico, il medico veterinario deve ricorrere alla prescrizione veterinaria per il prosieguo della cura.
La norma non subordina espressamente la cessione all’esecuzione di una visita contestuale; resta tuttavia necessario che la consegna del medicinale sia conseguente a una valutazione professionale del medico veterinario e sia effettivamente finalizzata all’avvio della terapia da lui prescritta. Pertanto, anche nel caso di un paziente già noto e seguito dalla struttura, la cessione non può essere giustificata dalla sola necessità di garantire la continuità di una profilassi antiparassitaria.
Per gli animali non destinati alla produzione di alimenti, la cessione deve essere registrata nel sistema informativo di tracciabilità mediante lo scarico dalla scorta entro sette giorni, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 218/2023.Gli aspetti fiscali restano conseguenti alla legittimità della cessione effettuata: nella documentazione fiscale l’operazione deve essere identificata come cessione del medicinale, con modalità coerenti con la documentazione sanitaria e con le registrazioni effettuate nel sistema di tracciabilità.