cessione chemioterapico
Domanda nr.:
555
Inserita il:
Lunedì, 26 Ottobre, 2020
Domanda:
Un medico veterinario può cedere ad un proprietario per una continuazione di terapia un farmaco ospedaliero regolarmente detenuto per uso in struttura e, più precisamente, un farmaco chemioterapico iniettabile?
Risposta:
Ai sensi dell'Art 84 del D.L.vo 193 del 2006 alle strutture veterinarie è consentito approvvigionarsi e utilizzare farmaci Ospedalieri o ad uso dello specialista, a patto che non esistano in confezioni cedibili al pubblico, solo per scorta di struttura Tali farmaci pertanto devono essere utilizzati esclusivamente nella struttura veterinaria e sotto la diretta responsabilità del Direttore Sanitario, pertanto non sono cedibili al pubblico. Inoltre, come specificato nell'ultima riga del comma 6 del medesimo articolo, non è possibile approvvigionarsi di tali farmaci se antibatterici. Nel caso specifico della domanda posta, in caso di chemioterapici antitumorali è possibile l'approvvigionamento per scorta di struttura, utilizzo esclusivamente in struttura e divieto di cessione. In caso di chemioterapici antibatterici, non è consentito il loro approvvigionamento neanche per scorta di struttura. Infine ricordiamo che solo i farmaci veterinari possono essere ceduti mentre i farmaci umani no. Si riporta qui di seguito in consultazione il D.Lgs. 193/2006 Art 84 comma 1 e comma 6 Art. 84.
Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di cura degli animali 1. Le scorte di medicinali veterinari nelle strutture autorizzate all'esercizio dell'attività professionale veterinaria, sono tenute sotto la responsabilità del direttore sanitario della struttura.
Gli stabilimenti utilizzatori, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, possono detenere medicinali veterinari nelle tipologie e nei limiti strettamente necessari alla esecuzione delle sperimentazioni autorizzate. La detenzione e l'impiego di detti medicinali veterinari ricade sotto la diretta responsabilità del medico veterinario responsabile delle sperimentazioni. 6. Alle strutture veterinarie di cui al comma 1 per l'esclusivo impiego nell'attività clinica nelle strutture medesime, possono essere ceduti, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 10, medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, purche' non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico, e i medicinali prescrivibili solo da uno specialista ai sensi della normativa in materia di medicinali per uso umano. Tali medicinali possono essere impiegati, nei casi consentiti dall'articolo 10, nell'attività clinica all'interno della struttura medesima solo sotto il controllo del direttore sanitario che ne annota il carico e lo scarico nel registro di cui al comma 4, ove annota anche i trattamenti effettuati. Nel caso di sostanze ad azione stupefacente o psicotropa appartenenti alle tabelle I, II, III, IV dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l'approvvigionamento avviene mediante ricetta speciale e nel rispetto delle registrazioni previste dall'articolo 42 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente comma gli antibatterici.