Domanda nr.: 
192
Inserita il: 
Lunedì, 15 Aprile, 2013
Domanda: 

Il medico veterinario che cede il farmaco intero senza ricetta può essere sanzionato ai sensi dell'art.108, comma 11, secondo capoverso del D.Lvo 193/2006 e s.m.i.?

Risposta: 

In merito al quesito, evidentemente ci si riferisce all’ultimo capoverso dell’art. 108, comma 11 laddove è previsto come sanzionabile “chiunque fornisce medicinali veterinari senza la prescrizione prevista dall'articolo 76, commi 1, 2 e 3” e, contestualizzando la domanda stiamo parlando di cessione di confezioni integre per animali non-DPA e di cessione le confezioni da lui già utilizzate, per iniziare la terapia per animali DPA . In particolare merita attenzione quanto previsto dal comma 1. Il comma 2 infatti tratta di altra fattispecie mentre il comma 3 tratta di vendita, fattispecie diversa dalla cessione. Il citato comma 1 prevede che “È fatto divieto dì fornire medicinali veterinari senza prescrizione medico-veterinaria ove la stessa sia prevista dalle norme vigenti”.
A questo proposito si rileva che nessuna previsione di legge prevede specificatamente la sottoposizione prescrizione medico-veterinaria della cessione del farmaco, come invece avviene per la vendita dello stesso. Pertanto la sanzione di cui all’art. 108,comma 11 non potrà essere applicata.
Entrando nello specifico, è vero che per l'art 76 c 1 della 193/06: “E' fatto divieto di' fornire medicinali veterinari senza prescrizione medico-veterinaria ove la stessa sia prevista dalle norme vigenti ed in quantita' diversa da quella prescritta”. però è anche vero che per il decreto Balduzzi, la 193/06 art 84 è stata così modificato: “Il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le  confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate.”
Quindi il veterinario può cedere le confezioni intere di farmaci ai proprietari di animali nDPA e deve scaricarle dal registro delle scorte.
Del resto anche prima della riforma Balduzzi era possibile cedere del farmaco (quello delle confezioni iniziate) al proprietario degli animali nDPA .
Ora si tratta solo di un ampliamento di questa possibilità che è chiaramente specificata in un articolo di legge; pertanto se il medico veterinario ha scaricato le confezioni dalla propria scorta, non ci sono sanzioni se non quelle riguardanti le modalità di scarico art.108 c.17.