Domanda nr.: 
156
Inserita il: 
Lunedì, 3 Dicembre, 2012
Domanda: 

In relazione alla faq 47, si chiede se la stessa fattispecie sia applicabile anche al trattamento effettuato in una clinica veterinaria sempre sul cavallo DPA. Il proprietario dell'equide deve portare con sé, oltre al cavallo, anche il registro trattamenti per la registrazione dell'eventuale trattamento effettuato dal collega proprietario della clinica? Sarebbe logico anche se non previsto dalla legge, come voi riportate nella risposta alla faq 47, in virtù magari della decisione di inviare  il cavallo di lì a poco in macello!

Risposta: 

In realtà la fattispecie dei trattamenti in clinica di animali DPA non è contemplata nelle sue problematiche dalla legislazione.
E’ evidente che in un qualche modo il trattamento va riportato sul registro aziendale ma, a voler seguire precisamente la legge tale registrazione deve essere contestuale al trattamento, il che presuppone che il registro dei farmaci aziendale sia stato consegnato alla clinica assieme al cavallo e vi sia rimasto per tutto il tempo della degenza, sottratto in questo modo alla possibilità di registrare i trattamenti per eventuali altri equidi presenti in scuderia.
L’alternativa, ossia che il veterinario si rechi in azienda a registrare, pure non è contemplabile, e per la distanza spesso della clinica dall’azienda, e per il fatto che l’animale in clinica riceve spesso frequenti trattamenti.
Essendo la tracciabilità  la ratio della legge,  è evidente che al momento della riconsegna del cavallo, questa non viene meno se il medico veterinario riporta sul registro aziendale dei farmaci che chi riprende in consegna l’animale avrà avuto cura di portare con sé in quel momento, i trattamenti registrati sul suo registro di scarico delle scorte (art. 84 comma 4) integrato dei dati dell’identità dell’animale.