Crono-gest ®
Un allevamento ovino con annesso caseificio e laboratorio sezionamento carne autorizzato alla detenzione di scorte di farmaci veterinari intende detenere e somministrare alcuni farmaci veterinari contenenti sostanze di cui agli articoli 4 e 5 del D.L vo 158/2006 per sincronizzare gli estri delle femmine del gruppo; nel caso specifico il "Crono-gest ® (p.a. cronolone) e "CIDR 1,38 ® p.a. progesterone). Nella FAQ 36 era esplicitata la possibilità di ricettare il CIDR® in un allevamento con scorta e la compilazione del relativo registro. Le recenti Linee guida del 158/2006 del 04/03/2013, nel paragrafo 3, citano "Si ribadisce che presso le aziende, anche se autorizzate ai sensi dell'articolo 80 del D.L. vo 193/2006, non potranno essere detenute scorte di tali medicinali veterinari". Tenuto conto della necessità di mantenere sempre la tracciabilità dei trattamenti e dall'altro le formulazioni delle confezioni, talvolta multiple, qual'è il comportamento più corretto : approvvigionamento limitato al necessario con prescrizione RNTC ad animali identificati (tatuaggio/bolo, etc..) e successiva registrazione delle somministrazioni nel registro rosa con tutte le indicazioni previste dall'articolo 4 del D.L. vo 158/2006?
Come altre volte in queste FAQ, si premette che le note ministeriali al pari delle linee guida non hanno valore di legge laddove creano diritto normativo novativo inteso sia quale nuovo dettame che come deroga.
Per la risposta generale in merito alla detenzione di queste sostanze si veda la FAQ 36 che esplicita come ai sensi dell'art 4 d.l. 158, a fini terapeutici, nulla vieta la detenzione anche in scorta di tali medicinali, se si tratta di allevamento da riproduzione e non da ingrasso.
Questo impianto normativo viene confermato dal dettame del DM 28 luglio 2009.
Per la particolare situazione descritta tuttavia si tenga presente come il far riferimento ad un allevamento con annesso caseificio e laboratorio sezionamento carne evidenzia come questo non sia solo un allevamento da riproduzione, pertanto la detenzione in scorta è vietata.
Notare che la norma fa una esplicita distinzione, con due diversi articoli, 4 e 5 tra trattamento terapeutico e trattamento zootecnico Pertanto la detenzione è vietata anche perchè si prevede l'uso del medicinale per trattamento zootecnico (sincronizzazione degli estri) e per tale utilizzo, l'art.5 comma 2 d.l. 158 prevede la compilazione di una ricetta non di scorta.
E’ dunque corretto il comportamento descritto nel quesito.