detenzione fenobarbitale
Quali sono i termini di detenzione presso struttura, di fenobarbitale in formulazione iniettabile, per il controllo delle crisi convulsive in emergenza. Non essendo presente in commercio il corrispettivo ad uso veterinario, desideravo sapere se è possibile detenerne una scorta ed eventualmente se il farmaco deve essere caricato e scaricato secondo le modalità previste dai farmaci stupefacenti.
Il fenobarbital iniettabile appartiene alla sezione B della tabella dei farmaci stupefacenti e psicotropi per cui è possibile essere prescritto per scorta di struttura con ricetta speciale in triplice copia, numerata, timbrata e firmata in originale dal responsabile del registro stupefacenti (direttore sanitario), il medicinale deve essere caricato su apposito registro stupefacenti e l'uso annotato e scaricato su detto registro come per tutti gli altri stupefacenti appartenenti alle sezioni A,B,C (ex art 42-43 del DPR 309/90 e ex art. 84 comma 6 Dlgs 193/2006). Non può essere prescritto e detenuto dai medici veterinari zooiatri anche se autorizzati alla scorta propria e muniti di registro stupefacenti in quanto farmaco umano (ex art 85 Dlgs 193/2006) e si tratta di medicinale a solo uso e detenzione del veterinario (DM 28 luglio 2009 art 2 lettera c). Non può essere prescritto nè ceduto a terzi (proprietario o detentore del paziente) in ossequio all'art succitato del DM 28 luglio 2009, oltre che in quanto stupefacente SEZIONE (A, B, C) e farmaco umano. Può essere prescritto in deroga in quanto non esiste medicinale ad uso veterinario analogo utilizzabile per la patologia oggetto della necessità.