Domanda nr.: 
138
Inserita il: 
Lunedì, 6 Agosto, 2012
Domanda: 
In merito alla gestione degli eutanasici (TANAX e simili) in un allevamento di bovini da latte autorizzato alla scorta farmaci il cui Responsabile è il Veterinario Aziendale. Premesso che il DM MINSAL 28.07.2009 e le successive note chiariscono che la fatturazione degli acquisti può avvenire alla struttura (allevamento) chiedo di sapere: 1. gli eutanasici possono essere oggetto di scorta impianto? 2.  se si, possono essere detenuti nello stesso armadietto farmaceutico degli altri farmaci? 3. il veterinario somministratore come e dove deve registrare tale somministrazione?
Risposta: 
La detenzione e l’uso degli eutanasici è regolamentata dal DM 28/7/2009 che non disciplina problemi inerenti la fatturazione bensì  all'utilizzo e alla detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario. A tal proposito per gli anestetici generali iniettabili e inalatori e gli eutanasici il DM chiarisce come non solo l’uso ma anche la detenzione e l'approvvigionamento sono consentiti esclusivamente al medico veterinario. Stante dunque la detenzione riservata al veterinario non possono essere oggetto di scorta o di approvvigionamento estemporaneo per soggetti che non siano veterinari o strutture veterinarie. Di conseguenza, giacché la legge prevede l'obbligo di conservazione dei documenti di approvvigionamento (ricetta, documento di trasporto, fattura) in carico al detentore delle scorte ai fini di comprovare il regolare approvvigionamento delle stesse, tali documenti non potranno che essere riferiti al veterinario o alla struttura veterinaria.