farmaci ad uso umano e controlli
In merito alla nota del MdS del 19/5/2015 si chiede dove stia scritto l'obbligo della diagnosi sulla prescrizione per un animale d'affezione a giustificazione dell'uso in deroga del farmaco ad uso umano. Se tale obbligo non sussiste quali controlli può fare in relazione ad una prescrizione di un farmaco ad uso umano, un organismo di controllo? Che possibilità esiste per l'organismo di controllo di accertare che la farmacia non abbia eliminato le ricette bianche anzi tempo?
Non esiste l'obbligo di indicazione della diagnosi. L'unico controllo possibile è dunque quello del confronto con il collega che ha prescritto il farmaco particolarmente nel caso di esistenza di un prodotto ad uso veterinario del tutto sovrapponibile per concentrazione e via di somministrazione a quello ad uso umano. In tutti gli altri casi, in assenza di conoscenza della diagnosi, non risulta possibile controllare che esistesse un farmaco veterinario registrato per la patologia in atto. Per quanto attiene alla conservazione delle ricette bianche, salvo flagrante evidenza per segnalazione, per una qualsiasi ragione, del proprietario in grado di esibire la sua copia della ricetta, non esiste la possibilità di evidenziarne l'eliminazione prima del tempo previsto di conservazione dal parte del farmacista. La proposta di nuovo regolamento invece prevede che nella prescrizione, in caso di uso in deroga sia indicato tra le altre voci minime della ricetta "se un prodotto è prescritto per un'affezione non menzionata nell'autorizzazione all'immissione in commercio di detto prodotto, una dichiarazione a tale riguardo". Considerazioni del GdL FNOVI in merito alla prescrizione dei medicinali veterinari-artt 110 e 29