Domanda nr.: 
78
Inserita il: 
Martedì, 24 Gennaio, 2012
Domanda: 
1. Per poter prescrivere farmaci (antibiotici, antiparassitari) per pesci d'acquario mantenuti da privati cittadini, dunque animali non destinati al consumo, è corretto l'utilizzo della ricetta in triplice copia non ripetibile, basandosi sulla possibilità dell'utilizzo in deroga o uso improprio (medicinale autorizzato in Italia su altra specie, autorizzato su tale specie ma in altro stato della UE, autorizzato sull'uomo, oppure di preparazione estemporanea), sotto la responsabilità del veterinario che prescrive la ricetta. In Italia, non ci sono farmaci autorizzati specificatamente per i pesci ornamentali e da diversi tempo sono scomparsi anche dai pet shop quei prodotti, che seppur definiti "biocondizionatori" contenevano spesso presidi farmacologici, antibatterici, antibiotici ed antiparassitari, a causa dei costi di licenza. 2.Qualora invece la prescrizione dovesse riguardare un importatore o un acquario pubblico, la modalità di prescrizione è la stessa? 3.In presenza di un allevamento di pesci ornamentali si rende necessario il codice identificativo dell'azienda?
Risposta: 
1.  L’accesso all’uso in deroga per pesci d'acquario mantenuti da privati cittadini è legittimo per le motivazioni riportate. Vale tuttavia la pena di sottolineare tre ulteriori condizioni fondamentali affinché si possa procedere: - La singolarità della somministrazione, che dovrà essere effettuata ad un animale ben definito e non a tutti i pesci dell’acquario; - L’eccezionalità della somministrazione; - La finalità della somministrazione, che deve essere quella di evitare evidenti stati di sofferenza Non è necessario ricorrere alla RNRT.  Rientrando nell'art. 10 del 193 per l’uso in deroga sarà necessaria la ricetta semplice (che nel caso di medicinali per uso umano dovrà sempre essere non ripetibile) esattamente come per qualsiasi altro animale "da compagnia" ossia non destinato a produrre alimenti per l'uomo. Sempre che non si tratti delle preparazioni di cui all'art. 4 per le quali non vi è obbligo di prescrizione, salvo i casi in cui riportato sul riassunto delle caratteristiche del prodotto e/o sulla confezione E’ sempre da tener presente tuttavia che le modalità di prescrizione dei medicinali veterinari non dipendono dal destinatario della prescrizione, se destinato o meno a produrre alimenti,  ma dal tipo di AIC del farmaco che si prescrive. Se questo è autorizzato esclusivamente o anche per animali DPA o se l’ AIC prevede la RNRT, si deve sempre ricorrere alla RNRT. 2.  Se gli animali non sono destinati al consumo umano si, le modalità di prescrizione sono le stesse. 3. Il DLgs 148/2008 regolamenta le fattispecie escluse dall’obbligo di avere un codice aziendale per gli animali d’acquacoltura. Tali fattispecie comprendono: - gli animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale, - gli animali acquatici ornamentali tenuti in negozi di animali da compagnia, in vivai, in laghetti e vasche da giardino, in acquari a scopi commerciali, o presso grossisti, purché per questi non vi sia contatto diretto con il sistema idrico territoriale e che siano dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue idoneo a ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie agli animali di acquacoltura e selvatici presenti   Per cui anche l'allevatore di pesci ornamentali, non rientrando in una delle precedenti casistiche, necessita di un cod. aziendale.