Domanda nr.: 
294
Inserita il: 
Mercoledì, 5 Febbraio, 2014
Domanda: 

Si chiede, alla luce della nota allegata (seppur datata) e dell'attuale normativa, quali siano gli obblighi per allevatori di animali DPA riguardanti l'acquisto, detenzione e somministrazione di medicinali veterinari dispensabili senza ricetta, non avendo la suddetta nota minimamente richiamato i medesimi (obblighi).

Risposta: 

In merito al quesito è necessario chiarire come:
1) la legislazione sia chiara e imponga la registrazione di tutti i trattamenti da parte dell’allevatore
2) la nota allegata ribadisce questo concetto pur sostenendo che il rinnovo della normativa dovrebbe valutare di modificare questo stato di cose
3) diverse note ministeriali sono sopravvenute a ribadire ma anche a contraddire la legge in merito alle registrazioni dovute per farmaci prescritti con ricette diverse dalla RNRT (13/5/2009 n° 8988 - nota del 15/9/2009 n° 16361)
4) l’ultima, la nota 7835 del 4/3/2013 ribadisce quanto sostenuto in una delle precedenti ossia che: “Si precisa che, nel registro dei trattamenti, i medicinali veterinari dispensabili con prescrizione in triplice copia sono registrati con le modalità previste dall’art. 79 del decreto legislativo n. 193 del 2006.  Per quanto riguarda i farmaci dispensabili mediante altre tipologie di prescrizione, vista da un lato l’inderogabile necessità di garantire la tracciabilità del farmaco veterinario e la terapia effettuata e dall'altro l’opportunità di consentire lo snellimento delle procedure burocratiche di registrazione dei medicinali veterinari per i quali non sono previsti tempi di sospensione, gli adempimenti di registrazione si ritengono assolti mediante la conservazione delle ricette medesime per un periodo di almeno 5 anni e la registrazione, nel registro dei trattamenti, del numero della ricetta, della data di emissione e della data di inizio del trattamento.”

LINEE GUIDA APPLICATIVA del Decreto Legislativo del 16 marzo 2006, n. 158 per l’armonizzazione dei controlli ufficiali volti alla ricerca di residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose durante il processo di allevamento e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158 e successive modifiche.

Tralasciando il fatto che è impossibile trattenere la copia che non esiste della RNR, non chiarendo ancora il Ministero della Salute  quale sia il comportamento per i farmaci dispensabili senza ricetta, si arriverebbe all’assurdo che per questi tutte le registrazioni siano dovute diversamente da quelli dispensabili con RNR e RR.
Alla luce di quanto sopra, e considerato che una nota ministeriale non può derogare da un dettame di legge, l’unico dettame certo è quello della normativa, all’art. 79 del DLgs 193/06 e che, come si può leggere, non distingue ne tra le varie tipologie di prescrizione ne tra farmaci dispensabili con o senza ricetta.