Domanda nr.: 
201
Inserita il: 
Lunedì, 3 Giugno, 2013
Domanda: 

Nel caso in cui venga utilizzata la ricetta veterinaria in triplice copia per la prescrizione o per l'approvvigionamento di medicinali per uso umano, il farmacista è comunque tenuto a conservare la documentazione prevista dall'art. 71, comma 1, lettera b del DL 193/2006?

Risposta: 

La prescrizione di medicinali ad uso umano avviene mediante RNRTC se i farmaci sono destinati ad animali DPA, e con ricetta non ripetibile in copia semplice nel caso siano destinati a nonDPA.
Qualora venga utilizzato il modulo in triplice copia in luogo di quello in copia semplice il farmacista potrà evadere la richiesta e quindi dispensare il farmaco solo in caso di compilazione formalmente corretta e quindi se il medico veterinario avrà selezionato l'opzione "non deve essere inviata all'Asl", trattenendo tutte le copie della ricetta e conservando solo quella rossa.
Nel caso di utilizzazione del modulo in copia semplice in luogo di quello in triplice copia invece il farmacista non potrà mai evadere la ricetta e dispensare il farmaco. 
In caso di approvvigionamento per scorta invece il modello da utilizzare sarà sempre quello in triplice copia. 
In entrambi i casi gli obblighi di conservazione sono quelli di cui all'art 71 comma 1 lettera b, con le modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo.