Domanda nr.: 
626
Inserita il: 
Giovedì, 2 Aprile, 2026
Domanda: 

ho ricevuto la richiesta da parte di un proprietario di animale con malattia cronica (MMVD C) di prescrivere furosemide umana per ridurre i costi. Hanno nominato il decreto speranza secondo cui Il veterinario può ricorrere a questa deroga tenendo conto del costo delle cure, ma deve comunque garantire che il farmaco umano non sia incluso in liste di divieto assoluto emesse dall'AIFA (es. antibiotici critici per la salute umana). Attendo delucidazioni in merito

Risposta: 

In riferimento al quesito posto, si ritiene opportuno chiarire preliminarmente il quadro normativo vigente in materia di uso in deroga dei medicinali veterinari. Il Decreto Ministeriale 14 aprile 2021 (“c.d. Decreto Speranza”), che consentiva il ricorso a medicinali ad uso umano tenendo conto anche del costo delle cure, era stato emanato in attuazione del previgente D.Lgs 193/2006. Tuttavia, tale decreto si collocava in un contesto normativo antecedente all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/6, che dal 28 gennaio 2022 disciplina in modo diretto e prevalente la materia dei medicinali veterinari. Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/6 e, successivamente, del D.Lgs 218/2023, il D.Lgs 193/2006 è stato abrogato e, conseguentemente, le disposizioni nazionali incompatibili con il nuovo assetto europeo devono ritenersi superate. In particolare, il Regolamento (UE) 2019/6, quale fonte gerarchicamente sovraordinata e direttamente applicabile, ha ridefinito in modo completo il principio della cosiddetta “cascata”. Ai sensi dell’articolo 112 del Regolamento (UE) 2019/6: “1. In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l’animale in questione con il seguente medicinale: a) un medicinale veterinario autorizzato ai sensi del presente regolamento nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro per l’impiego nella stessa specie o in un’altra specie animale per la stessa indicazione o per un’altra indicazione; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004; c) in mancanza di un medicinale di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria.” Il presupposto per l’attivazione della deroga è quindi chiaramente individuato nell’assenza (o indisponibilità) di un medicinale veterinario autorizzato per una determinata specie e per una determinata indicazione, e non in valutazioni di natura economica. Nel caso di specie (MMVD stadio C), risultano disponibili medicinali veterinari autorizzati contenenti furosemide per la specie canina e per l’indicazione di insufficienza cardiaca congestizia. Pertanto, non ricorre il presupposto previsto dall’articolo 112 del Regolamento (UE) 2019/6 per il ricorso alla cascata. Ne consegue che la richiesta di prescrizione di furosemide ad uso umano al solo fine di ridurre il costo della terapia non risulta conforme alla normativa vigente. Sul punto si precisa che il criterio della “convenienza economica” non è previsto dal Regolamento (UE) 2019/6 quale presupposto per l’attivazione della deroga e trova un limitato ambito applicativo esclusivamente in relazione ai medicinali veterinari equivalenti, ai sensi dell’articolo 25, commi 2 e 3, del D.Lgs 218/2023, senza possibilità di estensione ai medicinali ad uso umano.