Domanda nr.: 
558
Inserita il: 
Martedì, 20 Aprile, 2021
Domanda: 
È stata emessa una ricetta elettronica veterinaria ad un cliente per il farmaco micofenolato. La farmacia ha dispensato il farmaco al cliente il quale lo ha già utilizzato. La farmacia ha successivamente posto il problema che la modalità di prescrizione non fosse corretta e chiederebbero di rifare la ricetta come scorta propria, volevamo sapere se l’ambulatorio può tenere in scorta propria un farmaco di questo tipo perché in caso faremmo la ricetta come suggerito dalla farmacia oppure se ci fosse un altro modo per risolvere la questione. 
Risposta: 
I medicinali ad uso umano contenenti MICOFENOLATO rientrano nella fattispecie dei farmaci dello specialista (ricetta limitativa).   I medicinali contenenti principi attivi ad uso umano e prescrivibili con ricetta OSP o con ricetta limitativa dello specialista possono essere utilizzati e prescritti mediante REV dal medico veterinario in ossequio all' art. 84 comma 6 del Dlgs 193/2006. Tali medicinali devono essere prescritti dal medico veterinario con ricetta per scorta di struttura ed utilizzati all'interno della stessa sotto la responsabilità del direttore sanitario. Sono esclusi da questa condizione i medicinali contenenti farmaci antimicrobici appartenenti a queste categorie che non possono essere prescritti né detenuti in alcun caso, ed i farmaci stupefacenti e psicotropi che devono invece essere prescritti in forma cartacea secondo quanto previsto dal DPR 309/90. Qualora il medico veterinario prescriva farmaci industriali ad uso umano (medicinali ad uso umano) a regime di prescrizione OSP o limitativo deve ricorrere a prescrizione per scorta di struttura mediante REV (ad esclusione degli stupefacenti Sezione A, B, C). Qualora il medico veterinario nella pratica professionale debba somministrare al paziente un dosaggio non ottenibile con i medicinali umani contenenti principi attivi (quali ad esempio  il micofenolato, il diazossido, la talidomide ecc.,che richiedono prescrizione OSP o limitativa) e debba quindi ricorrere ad una ricetta magistrale (REV per galenico), questa deve essere redatta per scorta di struttura e devono essere indicati il nominativo del destinatario della terapia (proprietario o detentore dell'animale) e la segnalazione del paziente (Nota del MdS DGSAF  del 15/07/2019). A questo proposito il Ministero della Salute  si è chiaramente espresso indicando che in ricetta il C.F. equivale all'identificazione del destinatario. Si fa presente l'eccezionalità della situazione in quanto i farmaci galenici magistrali non potrebbero essere oggetto di scorta poichè preparati ESTEMPORANEAMENTE dal farmacista su indicazione del medico veterinario per curare una determinata patologia in un determinato paziente in caso di assenza di altre opzioni terapeutiche (cfr. artt. 3 e 10 del Dlgs 193/2006)   Per completezza informativa si riporta  il comma 6 dell'art. 84 del Dlgs 193/2006 e si allega la nota ministeriale citata. Art. 84 comma 6 Dlgs 193/2006  6. Alle strutture veterinarie di cui al comma 1 per l'esclusivo impiego nell'attività clinica nelle strutture medesime, possono essere ceduti, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 10, medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, purchè non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico, e i medicinali prescrivibili solo da uno specialista ai sensi della normativa in materia di medicinali per uso umano. Tali medicinali possono essere impiegati, nei casi consentiti dall'articolo 10, nell'attivita' clinica all'interno della struttura medesima solo sotto il controllo del direttore sanitario che ne annota il carico e lo scarico nel registro di cui al comma 4 , ove annota anche i trattamenti effettuati. Nel caso di sostanze ad azione stupefacente o psicotropa appartenenti alle tabelle I, II, III, IV dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l'approvvigionamento avviene mediante ricetta speciale e nel rispetto delle registrazioni previste dall'articolo 42 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente comma gli antibatterici.