Domanda nr.: 
312
Inserita il: 
Lunedì, 31 Marzo, 2014
Domanda: 

Vorrei sapere se quanto sostenuto dalle FAQ 133, 126 e 6 sia cambiato qualcosa in merito al rifornimento dell’ossigeno ma anche dei gas anestetici e medicinali.

Risposta: 

Data la ricorrenza della domanda e l’importanza del problema il GdL farmaco veterinario ha riesaminato tutta la legislazione e chiesto il parere del legale.

Il DLgs 193/06 all’art. 3 “Fattispecie escluse dalla disciplina” recita: 1. Il presente decreto non si applica: ... omissis..... f) ai gas anestetici ai quali si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538. Il DLgs 538 è stato abrogato e sostituito dal DLgs 219/2006 In questo ambito la legge è dunque chiarissima: qualunque gas medicinale abbia tra le indicazioni terapeutiche quelle dell’utilizzo durante l’anestesia è da intendersi regolamentato dal DLgs 219 per ogni suo aspetto, rifornimento compreso.
Tale Decreto infatti non esclude dal rifornimento i veterinari laddove per il rifornimento parla solo di “soggetti aventi diritto” senza mai vincolare la sua applicazione a medici piuttosto che veterinari.
E’ indubbio che il DLgs 219 sia normativa speciale nel regolamentare la fattispecie in quanto tratta a tutto tondo il tema dei gas medicinali e perciò prevalente rispetto al DLgs 193/06.
Per quanto attiene ai gas medicinali in generale è evidente come lo spirito della legge intendesse non vincolare l’esclusione dal campo di applicazione dei soli gas anestetici per i quali dunque valgono le considerazioni di cui sopra.
Le risposte alle FAQ citate si riferiscono tutte in realtà all’applicazione della norma dettata da una nota di chiarimento del Ministero relativa all’assimilazione, giustamente, dei gas medicali quali medicinali ad uso umano provvisti di AIC che, in assenza dell’esclusione dal  campo di applicazione succitata, dovrebbero seguire per il rifornimento, l’iter indicato nella FAQ n° 6.
Per quanto riguarda dunque il rifornimento, ogniqualvolta si tratti di gas medicinali non anestetici, in attesa di chiarimenti, si consiglia tale iter.

Si ringrazia l'avv. Scarciglia per il contributo