Domanda nr.: 
377
Inserita il: 
Martedì, 16 Dicembre, 2014
Domanda: 
Alla luce della nota allegata, seppur datata, in cui si stabilisce per la sola Regione Puglia, anche a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato del 2008, che gli animali da "allevamento/produzione" introdotti da paesi terzi e comunitari, in assenza di dichiarazione specifica dello speditore, debbano sostare nel territorio italiano almeno 90 giorni prima di essere condotti al macello, si chiede innanzitutto la legittimità di tale nota e sentenza, atteso le attuali normative sugli scambi comunitari (D.Lvo 196/1999 in primis) e regolamenti comunitari pacchetto igiene. Il problema nel caso si presenterebbe ad esempio per un bovino da ingrasso introdotto dalla Francia, che 10 giorni dopo l'ingresso in Italia (Puglia) si infortuna. Ai sensi della nota allegata non potrebbe essere macellato, a meno che, ma non è previsto, non ci sia una dichiarazione dello speditore di partenza (Francia) circa i trattamenti farmacologici della partita introdotta in Italia. Pertanto, stante l'impossibilità di farlo "sostare" in Italia per gli altri 80 giorni, verrebbe distrutto! Il problema si allarga, anche se la nota non lo cita, con gli "animali da macello" sempre introdotti da Paesi comunitari e Terzi. Quali garanzie, parlando di trattamenti, abbiamo anche in quest'ultimo caso? L'allegato II, sezione III del Reg.853-2004 cita: "I gestori dei macelli devono essere in possesso delle informazioni almeno 24 ore prima dell'arrivo degli animali nei macelli tra le quali: ..i medicinali veterinari somministrati e gli altri trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali nell'arco di un determinato periodo (non è quantificato) e con un tempo di sospensione superiore a zero giorni, come pure le date delle somministrazioni e dei trattamenti e i tempi di sospensione; Quindi non si parla comunque di 90 giorni. Discorso ripreso dalle attuali linee guida del 158/2006: "Nel caso in cui gli animali inviati al macello provengano da una stalla di sosta, tali informazioni (ICA e Mod. IV) devono essere fornite dall'allevamento di provenienza al gestore della stalla di sosta e, quindi, da quest'ultimo al mattatoio. Qualora, inoltre, gli animali non abbiamo soggiornato, nei 90 giorni precedenti alla macellazione, nella medesima struttura zootecnica, la documentazione che accompagna l'animale (ICA e Mod. IV) deve essere suffragata da evidenze adeguate che permettano di appurare l'assenza di rischi per la salute pubblica derivante da eventuali trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali".
Risposta: 
Come correttamente evidenziato nell'analisi legislativa della Regione Puglia il periodo entro il quale l'OSA deve essere in grado di dichiarare in cognizione di causa, l'assenza di trattamenti, è per la normativa italiana di 90 giorni. Tale dettame è riportato all'articolo 15, comma 6 lett. d) del DLgs 158. Tale tempo è dunque un dettame di legge rafforzato da quello del Reg. 853/2004 che lascia, non determinandolo, agli Stati membri di definirlo. Se dunque l'animale che abbia sostato in un'azienda nazionale e poi destinato al macello non è fornito di una dichiarazione dell'azienda di provenienza, UE o extra UE, in grado di tracciare il trattamento farmacologico, l'OSA, potrà solo garantire per il tempo di permanenza presso la sua azienda e se tale tempo sarà inferiore ai 90 gg non potrà inviare l'animale al macello e, inviandolo, dovrà essere distrutto. Questo quanto previsto dalla normativa sul farmaco veterinario per quanto attiene ad animali allevati in Italia. Per quanto attiene alle ICA di animali provenienti da altri paesi, UE o extra UE e diretti direttamente al macello, la materia non è di competenza di questo gruppo di lavoro e quindi è stato inviata una richiesta di delucidazioni al Ministero competente.