Domanda nr.: 
356
Inserita il: 
Lunedì, 8 Settembre, 2014
Domanda: 

I farmacisti responsabili della vendita diretta chiedono spesso parere sulla necessità di richiedere i numeri delle marche auricolari in ricetta quando si tratta di interi greggi/mandrie o comunque un numero elevato di animali o se possono essere accettate indicazioni diverse (box, tutto il gregge, ecc.). Le ASL non si comportano tutte allo stesso modo.
L’Allegato III del D.lgs. 193/06, al punto 6 (Identificazione degli animali/dell’animale) riporta una serie di esempi su come si devono individuare gli animali: «Marca auric./tatuaggio/box, ecc. ove necessario». In considerazione del fatto che ogni anagrafe adotta sistemi identificativi diversi vorrei capire cosa abbia voluto intendere il legislatore con quel «ecc.» e se il fatto di utilizzare un elenco esemplificativo al summenzionato punto 6 possa, da un punto di vista giuridico, lasciare spazio alla discrezionalità del veterinario nello stabilire le modalità di identificazione degli animali in ricetta (a seconda del tipo di allevamento e della specie di destinazione ad esempio)?

Risposta: 

Il legislatore, sia per motivi di tutela della salute e del benessere del patrimonio zootecnico che della Salute pubblica che per motivi di ordine pratico, nel tempo ha modificato, nelle legislazioni inerenti l’anagrafe degli animali da reddito, i sistemi di identificazione degli animali. Per alcune specie, nel tempo, le modifiche hanno portato alla identificazione individuale, per altre no. L’applicazione della normativa sul farmaco veterinario è inerente alla tutela del patrimonio zootecnico e della salute pubblica.
Ne consegue che l’identificazione ai fini della tracciabilità del farmaco veterinario per motivi sia di salute e benessere animale che di sanità pubblica sono riferiti a quelli individuati, per gli stessi obiettivi, dalle normative sull’anagrafe. Nella pratica spesso tale normativa è di difficile applicazione.
Le soluzioni adottate non sono tutte regolamentate specificatamente dal legislatore. Il principio enunciato tuttavia rimane chiaro e deve essere rispettato; il medico veterinario e l’OSA devono garantire in modo inequivocabile, vuoi con la corretta compilazione della ricetta ogni qualvolta questo sia richiesto, vuoi con il riferimento ad elenchi allegati e vincolati al riferimento della ricetta, la tracciabilità della somministrazione utilizzando i sistemi identificativi previsti dalle normative inerenti l’anagrafe degli animali da reddito.
Il riferimento al registro aziendale alla data della somministrazione del farmaco, in caso di somministrazione,ad es., a tutti gli animali presenti in quel momento in allevamento, presuppone che sia il medico veterinario che l’OSA hanno la responsabilità di garantire che tale registro fosse correttamente aggiornato in quel momento.