Impianto di cura
Vorrei porre un quesito in merito alla seguente casistica:impianto di cura in cui lavorano due colleghi "A" e "B" separatamente senza costituire una società (ossia 2 partite IVA). L’Ausl rilascia un'autorizzazione alla scorta intestata al rappresentante legale dell'ambulatorio che è anche il direttore sanitario (A). La scorta viene alimentata attraverso l'acquisto di farmaci con RNRTC e bolla d'acquisto fatte da A (con la propria partita IVA) per i farmaci che userà A e fatte da B per i farmaci usati da B (con la propria partita IVA). I farmaci stupefacenti vengono scaricati su un unico registro, intestato all'ambulatorio, da entrambi i colleghi. I farmaci ceduti ai proprietari degli animali vengono registrati su due registri diversi intestati rispettivamente uno ad A e uno a B. La fatturazione delle prestazioni veterinarie ai clienti viene fatta con due partite IVA diverse. Le domande sono queste: - è possibile alimentare una scorta farmaci con due partite IVA diverse? - è giusto scaricare i farmaci ceduti ai proprietari degli animali su due registri diversi? - è giusto avere un unico registro per lo scarico stupefacenti? - non sarebbe meglio avere due autorizzazioni alla scorta ambulatoriale separate? è possibile averle nello stesso impianto di cura?
Le questioni fiscali non sono da confondere con la tracciabilità del farmaco che nella fattispecie descritta sembra assicurata con l’evidenza di un direttore sanitario responsabile della scorta e un elenco dei professionisti aventi accesso, responsabili delle rispettive registrazioni. Infatti, sia il 193 che il 309 individuano nel direttore sanitario il responsabile delle scorte di medicinali, cosa che quindi vale anche per gli studi associati, uniche strutture di questa tipologia che prevedono questa figura. L'unico distinguo potrebbe essere fatto relativamente al soggetto autorizzato all'approvvigionamento dei medicinali. Infatti mentre il 193 non dice mai che le ricette per scorta devono essere redatte dal direttore sanitario, il 309 sembrerebbe disporre che chi approvvigiona tiene il registro per cui se gli stupefacenti vengono richiesti dal direttore sanitario si tiene un registro per lo studio associato, mentre se i medici veterinari associati richiedono ognuno per sé allora ognuno deve tenere un proprio registro.