indicazione terapeutica
Quando si crea una indicazione terapeutica il sistema permette di inserirla con data odierna o successiva a quella di inserimento ( non con data precedente, cioè non posso creare indicazione terapeutica oggi con trattamento che inizia domani).Può essere sanzionato chi ha creato indicazione terapeutica il giorno successivo all'inizio del trattamento?
L’articolo 32, comma 11 del Decreto Legislativo 7 dicembre 2023 , n. 218, dispone che “L’utilizzo del medicinale della scorta in animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano può avvenire soltanto dietro specifica procedura informatica da parte del medico veterinario responsabile o del suo delegato, nel rispetto degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 108 del regolamento, e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158”.
L’articolo 15, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 , n. 27, che ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158, testualmente recita: “l’articolo 15 (del Decreto Legislativo 158/2006 - ndr) è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari e degli allevatori). — 1. La data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l’identificazione degli animali trattati, comprensiva della categoria, definita dai sistemi informativi ministeriali e i tempi di attesa corrispondenti devono essere registrati entro 48 ore elettronicamente dal veterinario che ha in cura gli animali…(omissis)….. ».
Per quanto sopra esposto, l’inserimento, da parte del Veterinario curante o Responsabile della scorta, nel Sistema di Tracciabilità Informatizzata del Farmaco Veterinario, di un’indicazione terapeutica, il giorno successivo alla data di inizio del trattamento, NON costituisce violazione della vigente normativa e NON è, pertanto, punibile con elevazione di sanzione amministrativa da parte dell’Autorità Competente.