Isentress®
E' lecito prescrivere il raltegravir per la terapia a un gatto felv positivo. E' possibile l'uso in deroga per questo principio attivo? nel caso posso ricettare il farmaco a uso umano Isentress® o devo procedere con la richiesta di un galenico?
Si richiama quanto previsto dal comma 1 dell’Art. 112 del Regolamento (UE) 6/2019 (Uso in deroga – “Principio della cascata”). 1. In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l’animale in questione con il seguente medicinale: a) un medicinale veterinario autorizzato ai sensi del presente regolamento nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro per l’impiego nella stessa specie o in un’altra specie animale per la stessa indicazione o per un’altra indicazione; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del Regolamento (CE) n. 726/2004; c) in mancanza di un medicinale di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria.
Si evidenzia pertanto che il principio della cascata sovraesposto parte dal presupposto dell’assenza di “medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale” e non di una specifica categoria farmacoterapeutica e/o del singolo principio attivo. Contestualizzando quindi tale dettame comunitario al quesito in oggetto, in commercio vi è la presenza di un medicinale veterinario per la terapia della FeLV, risulta pertanto evidente come il medicinale ad uso umano e la preparazione galenica non possano essere prescritte come prima scelta.
Si rammenta tra l’altro che il medicinale umano Raltegravir, secondo quanto previsto dall’ articolo 92 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, risulta un medicinale autorizzato ad uso umano contenente antimicrobici soggetti a prescrizione medico limitativa, utilizzabile esclusivamente in centri ospedalieri identificati dalle Regioni (OSP). Pertanto il principio della prescrizione in deroga risulta impraticabile. In caso di inadempienza di tale disposizione (D.Lgs 218/2023, art.42, comma 26), salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500