Ivomec - ovini - gestione rimanenze
La prescrizione di un quantitativo eccedente di farmaco in presenza di una patologia diffusa (IVOMEC® per la rogna degli ovini) al fine di garantire lo svolgimento certo di tutti i trattamenti in un unico momento o per il mancato reperimento di confezioni con dosi ridotte, e che generi una rimanenza, è lecito? In questo caso il veterinario sarebbe tenuto a caricare il farmaco sulla propria scorta per non lasciare rimanenze?
Posto che per la prescrizione di medicinali il D.Lgs. 193/2006 riporta: 1. È fatto divieto di fornire medicinali veterinari senza prescrizione medico-veterinaria ove la stessa sia prevista dalle norme vigenti ed in quantità diversa da quella prescritta. 2. I medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari, devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento o la terapia
e che dunque, ogni qualvolta sia possibile, il medico veterinario si debba attenere a questo dettame, rimane comunque lecito e dovuto riportare le rimanenze sul registro da parte dell’allevatore che sarà stato informato del fatto che potranno essere utilizzate solo previo consenso e registrazione dell’uso sul registro anche da parte del medico veterinario.
Mettere in scorta zooiatrica i farmaci utili all’esercizio della propria professione non può essere vincolato al tema delle rimanenze che hanno una loro gestione senza costringere il veterinario zooiatra a farsene carico con l’acquisto.