levetiracetam
Domanda nr.:
557
Inserita il:
Martedì, 16 Febbraio, 2021
Domanda:
Per prescrivere levetiracetam, medicinale ospedaliero prescrivibile solo da specialista, a paziente felino epilettico, associato già a fenobarbitale per il controllo della sintomatologia, come devo procedere?
Risposta:
Levetiracetam può essere approvvigionato ed utilizzato solo nel rispetto delle regole a cascata sull'uso in deroga (art 10 DLgs 193/2006), nonché di quelle che disciplinano l'uso delle scorte di medicinali per uso umano (divieto di somministrazione a DPA) e dei medicinali ospedalieri e dello specialista (art 84 DLgs 193/2006). Non sono previsti, in questo caso, particolari oneri di registrazione.Tale tipologia di medicinale pertanto può essere approvvigionato ed utilizzato esclusivamente in struttura sotto la diretta responsabilità del Direttore Sanitario e non può essere prescritto o ceduto al proprietario.
Riportiamo per comodità i comma di interesse dell'articolo 84.
6. Alle strutture veterinarie di cui al comma 1 per l'esclusivo impiego nell'attività clinica nelle strutture medesime, possono essere ceduti, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 10, medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, purche' non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico, e i medicinali prescrivibili solo da uno specialista ai sensi della normativa in materia di medicinali per uso umano. Tali medicinali possono essere impiegati, nei casi consentiti dall'articolo 10, nell'attività clinica all'interno della struttura medesima solo sotto il controllo del direttore sanitario che ne annota il carico e lo scarico nel registro di cui al comma 4, ove annota anche i trattamenti effettuati. Nel caso di sostanze ad azione stupefacente o psicotropa appartenenti alle tabelle I, II, III, IV dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l'approvvigionamento avviene mediante ricetta speciale e nel rispetto delle registrazioni previste dall'articolo 42 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente comma gli antibatterici.
7. L'approvvigionamento di medicinali di cui ai commi 5 e 6, viene effettuato attraverso i canali autorizzati di distribuzione del farmaco umano e, limitatamente a quelli prescrivibili solo da uno specialista, solo attraverso le farmacie aperte al pubblico, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia nella quale venga precisato che si tratta di approvvigionamento di scorte. Una copia della stessa ricetta deve essere inviata al servizio veterinario della azienda sanitaria a cura del responsabile alla vendita.