Domanda nr.: 
106
Inserita il: 
Mercoledì, 4 Aprile, 2012
Domanda: 

C'è qualche prescrizione particolare per il locale in cui vengono detenuti i farmaci. Basta una normale stanza chiusa? Servono finestre? ecc..

Risposta: 

Il DLgs 193/06 in merito, all’art. 80 recita:
Il titolare di impianti di cui all'articolo 65 può essere autorizzato dalla ASL a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari purché sussistano valide motivazioni e purché ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi (omissis).
Fermo restando quindi la necessità che tali locali dispongano di serratura, l’idoneità è riferibile evidentemente, oltre alle condizioni generali di igiene e pulizia, anche a quelle più specifiche di temperatura ed umidità, relativamente alle tipologie di medicinali custoditi nei locali. A proposito, nel Manuale " Biosicurezza e uso corretto e razionale degli antibiotici in zootecnia"  il Ministero richiama l’attenzione, in merito all’idoneità, sulla presenza di frigoriferi per i vaccini e altri medicinali con basse temperature di conservazione (es. depomicina) con indicatore esterno della temperatura. Se la richiesta dell’indicatore esterno della temperatura non appare ancora come un obbligo di legge, certamente il controllo sulla capacità dell’OSA e del veterinario aziendale di assicurare procedure atte a garantire il mantenimento della giusta temperatura di conservazione dei medicinali in ogni momento, appare di buon senso e doverosa