Lotto - obbligo registrazione
Nell'articolo 68 si parla di obbligo di registrazione da parte di un grossista del lotto esclusivamente per medicinali veterinari vendibili con ricetta in triplice copia. (di seguito la sezione della tabella). L'articolo 68 comma 2 non fa riferimento però ai medicinali veterinari vendibili con ricetta in triplice copia, ma ai medicinali veterinari in generale. Pertanto un grossista che cede a farmacista o a veterinario per scorta propria o scorta ambulatorio medicinali veterinari non vendibili con ricetta in triplice copia ( esempio medicinali veterinari vendibili con RNR o RR) senza riportare il n. lotto è sanzionabile ai sensi dell'articolo 108 comma 17 del dlgs 193/2006?
Va premesso che l’articolo 68 fa riferimento alla vendita all’ingrosso, ovvero alla vendita da parte del grossista ad altro esercizio commerciale (altro grossista, farmacia, parafarmacia, ecc.); per questa tipologia di vendita pertanto la ricetta non è mai prevista, mentre va conservata la documentazione di vendita assieme alle registrazioni dei movimenti. Dai grossisti il n° di lotto dovrebbe essere presente in tutte le movimentazioni così come previsto dall'art 68 del 193/06. Di fatto, nella realtà si sono create prassi operative diverse e alcuni grossisti, che effettuano la vendita diretta, e i farmacisti che effettuano la vendita al dettaglio, annotano il lotto solo sulle RNRTC, seguendo quanto indicato nelle varie note ministeriali. Tuttavia molti lo registrano per tutti i farmaci (anche se assurdo per le RR, visto che non c’è obbligo di conservarle); inoltre se la vendita è al dettaglio (farmaci per animali da compagnia, in confezioni ad essi esclusivamente destinati) molti grossisti usano lo scontrino parlante (con codice fiscale del proprietario) La vendita a veterinari e strutture veterinarie per scorta non è disciplinata dall’art. 68 ma dall’art. 71. Ciò premesso si conferma che la sanzione da applicare nella fattispecie proposta dal quesito è quella di cui all’art. 108 comma 17