Mancata vidimazione preventiva dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti
Domanda nr.:
494
Inserita il:
Giovedì, 18 Febbraio, 2016
Domanda:
L'art 68 del DPR 309/90 comma 1 bis stabilisce che le irregolarità formali sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti sono punite con sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro. La mancata vidimazione preventiva di detto registro è da considerarsi una irregolarità ed è quindi sanzionabile?
Risposta:
La mancata vidimazione é violazione formale per cui si applica la citata sanzione amministrativa.