marche auricolari su prescrizione
In relazione al caso 4 del corso FAD "Questioni di farmacosorveglianza negli animali da reddito", si chiede se nel caso il veterinario libero professionista prescriva un farmaco con RNR ad animali DPA (esempio bovini), a prescindere dal tempo di sospensione del farmaco stesso, posto che il Servizio Veterinario AUSL non riceverebbe copia della ricetta, il collega medesimo abbia l'obbligo di indicare sulla ricetta NR le marche auricolari degli animali da trattare.
Il problema potrebbe presentarsi in caso di farmacosorveglianza presso un grossista da parte dei colleghi ASL che ovviamente visionerebbero la ricetta. Sembrerebbe di no visto quanto recita l'Allegato III, paragrafo 5, del D.lgs. 193/06 e succ. mod.: 5. Per la ricetta non ripetibile, nei casi previsti dal presente decreto e fatti salvi i casi previsti al paragrafo 1 - quindi la RNRT - nonché le norme più severe prescritte per particolari categorie di medicinali, è utilizzata la formulazione di ricetta prevista ai sensi dell'articolo 167 del testo unico delle leggi sanitarie integrata con l'indicazione della specie animale cui è destinato il medicinale prescritto, la prescrizione viene rilasciata in un unico esemplare dal medico veterinario e trattenuta dal farmacista secondo le modalità previste dall'articolo 71 comma 4.
D'altra parte l'art.79, come modificato dal D.Lvo 143/2007, prescrive all'allevatore di riportare sul registro il trattamento, a prescindere dal tipo di ricetta, trattandosi di animali DPA, comprensivo degli identificativi degli animali trattati, così come al collega ai sensi dell'art.15 del D.Lvo 158/2006.
Il collega credo non sarebbe comunque sanzionabile per la mancata indicazione sulla ricetta degli identificativi ai sensi della nota ministeriale allegata, posto che sul registro dei trattamenti questo avvenga, vale a dire che gli identificativi vengano chiaramente annotati.
Si conferma che il medico veterinario non ha l’obbligo di identificare singolarmente gli animali.