Domanda nr.: 
352
Inserita il: 
Giovedì, 21 Agosto, 2014
Domanda: 

Vorrei sapere se l'acqua impregnata di frequenze elettromagnetiche, secondo la tecnica dell'elettroagopuntura di VOLL(tecnologia Mora), è considerata un farmaco. Si tenga presente che non esiste nessuna indagine in grado di rilevare il principio attivo in quanto non si trasmette un farmaco (sostanza rilevabile chimicamente), ma una frequenza, una vibrazione elettromagnetica con metodi indiretti. L'esperienza è maturata col centro studi Alberto Sorti di Torino IDRAS, Diretto dal dottor Massimo Ciotro ( vedi sue pubblicazioni scientifiche), che esegue da 20 anni queste ricerche, fatte anche su animali. Ricordo inoltre che queste ricerche sono svolte a livello internazionale da biofisici, medici, operatori del settore bioelettronico anche presso strutture universitarie. (vedi IDRAS)

Risposta: 

Per capire l’intento del legislatore è necessario partire dalla definizione di medicinale e non da quella di sostanza.
All’articolo 1. del DLgs 193/06, così come peraltro alla Direttiva 82/2001, si legge che per Medicinale veterinario sia da intendersi “ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali.... che può essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica” .
E’ dunque la funzione di ciò che viene utilizzato che ne fa un farmaco. La definizione di sostanza invece viene elencata dal legislatore in forma esemplificativa e non esaustiva, riportata al termine generico di “materia”, laddove recita: “Sostanza: ogni materia indipendentemente dall'origine; tale origine può essere:” (segue elenco). Quel “può” è una chiara indicazione del fatto che il legislatore si riserva di non elencare tutte le fattispecie esistenti. Sempre all’art 1 viene contemplata anche la definizione del Medicinale veterinario omeopatico aventi caratteristiche proprie : ogni medicinale veterinario ottenuto da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente dagli Stati membri. Un medicinale veterinario omeopatico può contenere più materiali di partenza.
Se dunque l’acqua, in questo caso, con le proprietà acquisite viene presentata come “materia” avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali.... allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica” è un farmaco.
L’attuale legislazione, con questa definizione e con tutto l’impianto normativo elenca le esclusioni dal campo applicativo all’articolo 3.
L’oggetto del quesito non è contemplato nelle esclusioni ed è incluso nelle definizioni. Ne consegue che in merito all’argomento discusso siano anche applicabili gli artt. 5 e 9 del DLgs 193/06 che prevedono la necessità di AIC per questi prodotti e l’impossibilità di utilizzarli se ne fossero sprovvisti se non con particolari autorizzazioni ministeriali relative al settore della sperimentazione.