Domanda nr.: 
622
Inserita il: 
Venerdì, 13 Marzo, 2026
Domanda: 

E' possibile emettere ricetta galenica per far preparare metimazolo gel transdermico per un gatto ipertiroideo, laddove la proprietaria non riesce a somministrare ne compresse, ne soluzioni orali (avendo già provato con altri tipi di farmaci, esempio antibiotici o integratori), e se si, nelle note devo indicare la difficoltà di somministrazione per via orale dei farmaci veterinari come apelka o felimazole?

Risposta: 

Si richiama quanto previsto dal comma 1 dell’Art. 112 del Regolamento (UE) 6/2019 (Uso in deroga – “Principio della cascata”). 1. In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l’animale in questione con il seguente medicinale: a) un medicinale veterinario autorizzato ai sensi del presente regolamento nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro per l’impiego nella stessa specie o in un’altra specie animale per la stessa indicazione o per un’altra indicazione; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del Regolamento (CE) n. 726/2004; c) in mancanza di un medicinale di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria. Nel caso dell’ipertiroidismo felino, risultano autorizzati in Italia medicinali veterinari contenenti metimazolo per la specie gatto e per l’indicazione ipertiroidismo. Pertanto, sotto il profilo strettamente normativo, non ricorre l’ipotesi di assenza di medicinale veterinario autorizzato per specie e indicazione, che costituisce il presupposto primario della cascata. Tuttavia, si richiama la Nota del Ministero della Salute n. 5727 del 29/03/2011, la quale ha previsto che: “qualora non esista nessuna specialità veterinaria autorizzata per una specifica via di somministrazione e/o formulazione ritenuta dal veterinario indispensabile per la terapia di una specifica patologia si può dedurre che non esistono prodotti specifici ed è lecito ricorrere alla cascata”. Pertanto, qualora il medico veterinario, sotto la propria diretta responsabilità professionale, ritenga che la via transdermica sia indispensabile per garantire la continuità terapeutica e il benessere dell’animale, in ragione della comprovata impossibilità di somministrazione per via orale, può valutare il ricorso alla preparazione galenica estemporanea ai sensi dell’articolo 112, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2019/6. Tale valutazione deve essere effettuata caso per caso e adeguatamente motivata mediante la REV. Resta fermo che la mera “comodità” o preferenza del proprietario non costituisce motivo sufficiente per l’attivazione della cascata; la motivazione deve essere clinicamente rilevante e documentabile.