Domanda nr.: 
447
Inserita il: 
Martedì, 1 Settembre, 2015
Domanda: 

Nella nota della regione Emilia Romagna del 26/8/2015 n° 603781 si trova riferimento all'obbligo da parte del medico veterinario libero professionista che esegue una vaccinazione antirabbica di inviare il relativo mod. 12 entro un mese dal trattamento. Questo obbligo non corrisponde a quanto da voi sostenuto nella faq 427. Chiedo di sapere tale obbligo temporale da dove derivi dato che come da voi riportato il Reg. Pol.Vet. DPR 320/54 all'art. 65 che regolamenta tale fattispecie non è fissato alcun obbligo temporale per l'invio all'AUSL. Si chiede inoltre di conoscere la sanzione che potrebbe derivare dal mancato ottemperamento di tale obbligo.

Risposta: 

Si conferma quanto riferito nella faq 427. Inoltre si ribadisce quanto più volte scritto: - le note non hanno valore di legge e non sono rivolte al cittadino non appartenente alla pubblica amministrazione.
- il cittadino non è tenuto né a conoscerle né a rispettarle.
- non esiste la possibilità per le Regioni di regolamentare il sanzionatorio di una legge nazionale in autonomia. Il RPV non prevedendo un tempo le sanzioni, che per una norma regolamentare non diversamente sanzionata, trovano applicazione nella sanzione generica del TULLSS, non esistono. Quello della regione Emilia Romagna è un dettame che non trova nessuna possibilità di applicazione in quanto obbligo cogente.