obblighi di registazione di trattamenti con cortisonici.
In merito agli obblighi di registrazione di trattamenti con cortisonici si chiede se i cortisonici sono degli steroidi (rientrano quindi nella categoria A3 delle sostanze disciplinate dal D.Lgs 158/2006). L'utilizzo fraudolento di tali molecole (es. desametasone) come "promotori di crescita" (da soli o in associazione con altre sostanze anabolizzanti) è ben documentato. Ciò nostante, nella prassi, i trattamenti con cortisonici vengono annotati sul registro dei trattamenti farmacologici, e non su quello dei trattamenti con "sostanze ormonali e beta-agoniste". Sul foglietto illustativo del Novosterol® (sospensione iniettabile a base di pednisolone) si legge, comunque, che "il trattamento deve essere effettuato sotto la diretta responsabilità del medico veterinario, che ne deve dare notizia all'autorità sanitaria competente per territorio", disposizione questa prevista in genere per le sostanze disciplinate dal D.Lgs 158/2006 (Art. 5 comma 4). Qual è, quindi, il comportamento da seguire in termini di registrazione per i trattamenti a base di cortisonici? Possono definirsi, dal punto di vista legislativo, come "altre sostanze ad effetto anabolizzante", oltre a quelle ad azione estrogena, androgena, progestinica e beta-agonista (secondo la dicitura introdotta con il D.Lgs. 232/2007)?
A premessa della risposta si ribadisce quanto esplicitato nella FAQ n° 124 sulla valenza delle AIC qualora, eventualmente, in contraddizione con il dettame legislativo. Per quanto attiene al possibile uso fraudolento di molecole, evidente che tale uso esula dalla possibilità di regolamentazione.
E’ dunque la regolamentazione dell’uso lecito quella a cui attenersi per definire un comportamento secondo “norma”. Nella fattispecie invece la dicitura “Il trattamento deve essere effettuato sotto la diretta responsabilità del medico veterinario” non significa, come per le sostanze di cui al DLgs 158/06 che il trattamento debba essere eseguito dal medico veterinario, ma sotto la sua supervisione, il che esclude l’ipotesi che l’AIC intenda far ricadere il Novosterol® tra i farmaci il cui utilizzo debba seguire i dettami del DLgs 158/06.
D’altronde il prednisolone non rientra tra le sostanze che si possono usare per le terapie ormonali previste dall'art. 4 del 158 e l'effetto anabolizzante non avviene certo per terapie di pochi giorni. Non essendo un farmaco registrato per gli usi di cui al 158 per le motivazioni sovraesposte, Il Novosterol® va registrato nel normale registro dei trattamenti previsto dall'art. 15 del 158 e dall'art. 79 del 193/2006 Per quanto attiene alla comunicazione, visto quanto sopra, questa dunque non può essere quella di cui al 158/06. Il foglietto illustrativo inoltre specifica che l’obiettivo della segnalazione è relativo al “adeguato controllo sulla osservanza del tempo di sospensione” e non in merito alla liceità del trattamento come per il DLgs 158/06.
L'unico motivo di una segnalazione all'autorità sanitaria dell'inizio del trattamento con Novosterol® (ma indipendentemente dal principio attivo, con tutti i farmaci che riportino la medesima dicitura) potrebbe essere riferito al fatto che in caso di campionamento al macello per PNR il veterinario dell'azienda sanitaria locale che controlla l'allevamento sappia già che, in caso di positività sotto gli LRM, quella positività sia da riferirsi ad un trattamento lecito e ovviamente registrato sull'apposito registro.
Sembra dunque che tale dispositivo sia da riferirsi, all’obbligo ormai non più esistente per il medico veterinario, di firmare la dichiarazione dei trattamenti avvenuti entro i 90 gg dall’invio al macello.
Quella sul foglietto illustartivo si configura dunque probabilmente come una frase che, non essendo richiesta dalla normativa per quelle sostanze, esplicita, in modo ridondante, al richiamo di un obbligo di legge, ora in capo al solo allevatore, per tutti i medicinali veterinari, in caso di invio al macello.
Vedi anche 30giorni, settembre 2012