Domanda nr.: 
153
Inserita il: 
Lunedì, 12 Novembre, 2012
Domanda: 

Vorrei alcune delucidazioni in merito all'emendamento al DL 193/06 laddove recita:"Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal successivo comma 4 (Art. 84) e dall'art. 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate. " Tale obbligo di registrazione, va inteso dunque in nuova introduzione anche per i medicinali destinati ed utilizzati esclusivamente per animali non DPA qualora venissero ceduti in confezioni integre? E su quale registro dovrei annotare lo scarico di questi medicinali: su quello utilizzato per animali DPA o su un nuovo registro da destinare all'uopo?

Risposta: 

Quando sarà efficace la norma, potranno essere cedute, per animali non-DPA, anche confezioni non iniziate e tali confezioni dovranno essere scaricate dal registro di carico e scarico delle scorte di medicinali che attualmente viene utilizzato, in scarico, solo per somministrazioni ad animali DPA. 
Si precisa che il richiamo al comma 4 comporta che le modalità di registrazione siano le stesse che in caso di trattamenti ad animali DPA e cioè dati del proprietario, segnalamento dell'animale, nome e quantità dei medicinali ceduti.