Omeopatici
Domanda nr.:
533
Inserita il:
Martedì, 13 Marzo, 2018
Domanda:
Vademecum per i farmaci omeopatici veterinari - animali DPA e da compagnia.
Risposta:
Regole generali
I Medicinali veterinari omeopatici sono medicinali veterinari a tutti gli effetti e come tali vanno considerati. Unica differenza è una semplificazione nel dossier per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio. Molti farmaci omeopatici in commercio non sono prodotti italiani. Tuttavia anche per i medicinali omeopatici autorizzati all’estero valgono le regole di utilizzo degli altri medicinali allopatici autorizzati all’estero: vietati quelli ad uso umano, permessi quelli ad uso veterinario se autorizzati in UE, permessi nei DPA quelli autorizzati in UE su una qualunque specie DPA. Se esiste un medicinale omeopatico ad uso veterinario, non è possibile utilizzare un medicinale omeopatico uso umano, ma si devono seguire le regole della cascata, con l'uso in deroga. La realtà è che in Italia non esistono, salve pochissime eccezioni, farmaci veterinari omeopatici autorizzati. L’uso più frequente e pertinente al paradigma omeopatico riguarda pertanto quello degli omeopatici umani (rimedi unitari e/o complessi omeopatici). L’utilizzo di farmaci ad uso umano, omeopatici o meno, si configura come un uso in deroga. Tuttavia il D.Lgs 193/06 e la successiva nota del ministero consentono il ricorso alla scelta omeopatica applicando le regole della cascata del solo ambito dei medicinali omeopatici. Il medicinale omeopatico peraltro segue, con alcune eccezioni che verranno specificate di seguito, le stesse regole dei medicinali allopatici. Pertanto sarà possibile costituire (mediante prescrizione con RNRTC) scorte zooiatriche e scorte negli impianti di custodia, allevamento e cura, di medicinali omeopatici veterinari, mentre le scorte dei medicinali omeopatici ad uso umano saranno nelle possibilità delle sole strutture di cura. Anche le regole di registrazione sono quelle vigenti per i medicinali allopatici. Inoltre i medicinali omeopatici ad uso veterinario delle scorte dei veterinari zooiatri e delle strutture veterinarie potranno essere oggetto di cessione, mentre quelli ad uso umano no.
Regole specifiche per l’utilizzo del farmaco omeopatico sugli animali DPA.
Il medicinale omeopatico veterinario può essere utilizzato come prima scelta, se non è necessario accedere alla cascata, con ricetta non ripetibile (RNR). Il medicinale omeopatico può altresì essere prescritto in deroga (art 11 D. Lgs 193/06) considerando le indicazioni relative alle specifiche del Regolamento (CE) n. 37/2010 per ciascun ceppo omeopatico menzionato singolarmente e quelle relative alla voce “sostanze usate nei medicinali omeopatici veterinari”, con RNRT. Qualora tuttavia la prescrizione riguardi medicinali omeopatici contenenti solo i principi attivi contemplati nella tabella 1 del Regolamento (CE) 37/2010 con indicazione di “LMR non richiesto”, sia per il farmaco omeopatico umano che per il farmaco omeopatico veterinario usato in deroga sarà sufficiente la Ricetta semplice Non Ripetibile (RNR) ed il TS sarà di zero giorni. Se invece il farmaco omeopatico contiene una molecola presente nella tabella 1 del Reg. 37/2010/UE* ma con LMR richiesto, si applicheranno i TS cautelativi minimi previsti dall’art. 11 e la ricetta sarà in triplice copia (RNRT). In generale la tabella 1 del Regolamento (CE) 37/2010 contempla che per le sostanze usate in farmaci veterinari omeopatici con disposizioni conformi al Reg. CE 470/09, e per tutte le specie produttrici di alimenti, non sono richiesti LRM (TS zero giorni) a condizione che la concentrazione di ogni singola sostanza non superi una parte su 10000 (1/10000).
Regole specifiche per l’utilizzo del farmaco omeopatico in animali da compagnia. La prescrizione in deroga dei medicinali omeopatici avviene con Ricetta non ripetibile (RNR).