Parafarmacie
Domanda nr.:
375
Inserita il:
Mercoledì, 3 Dicembre, 2014
Domanda:
Si chiede se siano applicabili le disposizioni contenute nel titolo IV del DLgs.193/06 alla attività di vendita di farmaci veterinari da parte delle farmacie e parafarmacie. In particolare la domanda è riferita all'obbligo da parte delle farmacie di detenere registri cartacei o informatizzati che assicurino la tracciabilità, separata o meno dal farmaco umano, dei farmaci veterinari commercializzati indipendentemente dal tipo di ricetta necessaria per la vendita. L’art. 65 del individua il campo di applicazione delle successive disposizioni sugli obblighi di registrazioni (art. 71) e che forse non include nella dizione "soggetti autorizzati anche alla vendita diretta" le farmacie e parafarmacie che pertanto sarebbero escluse dall'obbligo di tenere registrazioni.
Risposta:
Farmacie e parafarmacie vendono al dettaglio e assolvono alle registrazioni con la conservazione dei documenti di carico in entrata e con le ricette in uscita (ad eccezione degli stupefacenti A, B e C) in virtù di quanto indicato dall’art. 71 comma 4. L’inclusione di farmacie nelle attività definite di vendita al dettaglio si trova al comma 1 dell’articolo 70.
Per quanto attiene invece alla vendita diretta è bene chiarire come per commercio all’ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso in grande quantità.
Qualora specificamente autorizzato il commerciante all'ingrosso può inoltre effettuare la vendita diretta ai titolari di impianti di custodia, allevamento o cura degli animali, nonché, limitatamente ai medicinali veterinari autorizzati esclusivamente ad animali da compagnia e ai medicinali veterinari senza obbligo di ricetta, a chiunque.
In base al D.LGS 114/98 all articolo 4 "E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto".
Neppure nella stessa definizione giuridica di farmacia non compare la possibilità di effettuare tale attività. La farmacia quindi normalmente può cedere farmaci solamente nei confronti dei privati , assistiti Ssn e di altri utilizzatori finali (Case di Cura, ambulatori, pronto soccorsi aziendali ecc).
Tra farmacie sia aperte al pubblico che ospedaliere è possibile, solo in caso di urgenza, la cessione a titolo gratuito di stupefacenti di tabella medicinali Sezioni a, b e c tramite bollettario buoni acquisto, ma non è una vendita all'ingrosso.
Nel caso in cui un farmacista volesse invece aprire un ingrosso di parafarmaci: ci si rifà allo stesso decreto di cui sopra che, all'art. 5, suddivide in generale le attività commerciali (escludendo espressamente la farmacia) in alimentari e non alimentari.
Qualora l'ingrosso di parafarmaci comprenda anche alimenti, sono da rispettare i requisiti dell'articolo 5 e dell'art. 26 comma 2, che vieta l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, salvo deroghe stabilite dalle singole regioni.
L'attività di grossista di prodotti parafarmaceutici richiede innanzitutto l'iscrizione alla camera di commercio e per la farmacia tale attività va svolta quindi in locali diversi da quelli destinati all'esercizio farmaceutico, cioè quelli autorizzati dalla ASL per questa funzione.
Quindi il farmacista può scegliere di dedicare dei locali della farmacia espressamente alla suddetta attività, purché siano separati da quelli della vendita al dettaglio.