PENTOTHAL SODIUM
Il farmaco PENTOTHAL SODIUM, una volta esaurite le scorte non sarà più disponibili sul mercato. Il farmaco in questione il cui principio attivo è il Tiopentale sodico è particolarmente indicato per interventi chirurgici brevi (10 - 20 minuti), riduzione di fratture, esami fisici, radiografici, castrazioni, epididectomie, vasectomie e cure odontoiatriche. La sua imminente indisponibilità renderà praticamente impossibile la pratica chirurgica nelle specie destinate alla produzione di alimenti per l’uomo, infatti non esistono attualmente in commercio altri presidi registrati per poter essere utilizzati a scopo anestetico su animali DPA. Chiedo cortesemente indicazioni su come poter procedere nel prossimo futuro
La cessazione della commercializzazione del Pentothal Sodium veterinario, una volta esaurite le scorte disponibili, rappresenta indubbiamente una criticità per la pratica clinica veterinaria, riducendo le opzioni farmacologiche disponibili per l'anestesia generale negli animali destinati alla produzione di alimenti. Sotto il profilo normativo, tale circostanza integra uno dei presupposti previsti dall'articolo 113 del Regolamento (UE) 2019/6 per il ricorso all'impiego in deroga ("cascata"), ossia la non disponibilità del medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro. In particolare, il primo livello della cascata consente al medico veterinario di ricorrere ad un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato oppure in un altro Stato membro per animali terrestri destinati alla produzione di alimenti, per la stessa o per un'altra specie e per la stessa o per un'altra indicazione. Dalla consultazione della banca dati europea dei medicinali veterinari, risulta che in altri Stati membri sono autorizzati medicinali veterinari impiegabili anche negli animali destinati alla produzione di alimenti nell'ambito dell'anestesia generale, tra cui prodotti a base di ketamina autorizzati per bovini, suini, ovini, caprini ed equini. Tali medicinali rappresentano pertanto le prime alternative da valutare nell'ambito dell'articolo 113 del Regolamento (UE) 2019/6. Occorre tuttavia evidenziare che tali medicinali non sono direttamente sovrapponibili al tiopentale sodico. Oltre a presentare differenti caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego, la ketamina è una sostanza classificata come stupefacente e il suo utilizzo comporta il rispetto della relativa disciplina normativa in materia di prescrizione, detenzione, registrazione e gestione. Inoltre, secondo le rispettive autorizzazioni all'immissione in commercio, il suo impiego nelle specie destinate alla produzione di alimenti è generalmente previsto nell'ambito di specifici protocolli anestesiologici e non come sostituto diretto del tiopentale. Solo qualora non sia individuabile un medicinale veterinario idoneo nell'ambito del primo livello della cascata, il medico veterinario potrà valutare il ricorso ad un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato in una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, per la stessa indicazione. Si rammenta che, in tal caso, la scelta del medicinale veterinario dovrà ricadere su prodotti contenenti principi attivi ricompresi nell'elenco di cui al Regolamento (UE) 37/2010, ovverosia molecole per le quali siano stati determinati i Limiti Massimali Residuali di sostanza farmacologicamente attiva negli alimenti ottenuti dall'animale sottoposto a terapia e i relativi tempi di attesa dopo la fine del trattamento. Infine, qualora non sia individuabile un medicinale veterinario idoneo nell'ambito del secondo livello della cascata, il medico veterinario potrà valutare l'utilizzo di medicinale per uso umano autorizzato nello Stato membro, secondo il successivo livello previsto dall'articolo 113 del Regolamento (UE) 2019/6; anche in tale ipotesi dovranno essere rispettate le condizioni previste dal predetto Regolamento (UE) 37/2010. Resta in ogni caso demandata al medico veterinario la scelta del medicinale e del protocollo anestesiologico più appropriati, sulla base della valutazione clinica del singolo caso e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2019/6.