Domanda nr.: 
389
Inserita il: 
Lunedì, 9 Febbraio, 2015
Domanda: 

L'utilizzo di piperazina adipato (Izovermina polvere® ) come antielmintico in cavalli DPA può essere considerato uso in deroga con i 180 giorni di sospensione oppure i soggetti trattati con iIzovermina polvere® sono da considerarsi NDPA?

Risposta: 

La domanda richiede la conoscenza di un duplice aspetto della legge. Il primo, già ribadito più volte, riguarda il principio in base al quale l’utilizzo in deroga di un farmaco veterinario avviene per patologia e non per principio attivo. E’ dunque necessario sapere, per poter rispondere, innanzitutto quale particolare tipo di parassita necessiti di questa sostanza e per il quale non siano già presenti farmaci registrati per il suo trattamento.
L’accesso all’uso in deroga in animali DPA e non-DPA si trova esplicitato alle FAQ 301 e 302. Il secondo aspetto riguarda la particolare condizione degli equidi.
La definizione di farmaco del DLgs 193/06  definisce farmaco qualsiasi sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali e che possa  essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica.  
In questo “mondo molecole”, il legislatore con il regolamento 37/2010/UE definisce due sottoinsiemi. Il primo quello della tabella 1 contenente sostanze che possono essere somministrate (in prima scelta o in deroga) ad animali DPA.
Se somministrate in deroga si applicheranno i Tempi di sospensione dell’articolo 11 del DLgs 193/06. Il secondo, quello della tabella 2 contenente sostanze che non possono essere somministrate (in prima scelta o in deroga) ne ad animali DPA né ad equidi non-DPA.  
A seguire il legislatore, per gli equidi DPA definisce, con il regolamento 1950/2006/CE, un altro sottoinsieme di molecole per le quali applicare 180 gg di sospensione.
Da quanto sopra evidenziato si capirà come, comunque, al di là della patologia, la piperazina adipato non comparendo né nella tabella 1 del Reg.37 né nell’elenco del reg. 1950 non possa essere mai somministrata ad un equide DPA.
Per la consultazione degli elenchi citati, dato il loro continuo aggiornamento, particolarmente per quanto riguarda il Regolamento 37/2010 ma anche il Reg. 1950/2006 con il 122/2013, si consiglia di riferirsi periodicamente al sito ricordandosi di optare per il Diritto consolidato al fine di avere gli aggiornamenti.