Domanda nr.: 
358
Inserita il: 
Lunedì, 22 Settembre, 2014
Domanda: 

Quale sanzione si applica, al farmacista,  nel caso di rinvenimento  di ricetta veterinaria (semplice non ripetibile), compilata in modo incompleto, sulla quale veniva prescritta  della Lidocaina HCL polvere (principio attivo, non la specialità) in una quantità di 500 grammi, senza specificare la modalità di preparazione ma indicando "per cavalli adulti"? Il ricorso al D.M. 28 luglio 2009 sembra fuori luogo, in quanto si riferisce alle specialità medicinali veterinarie. Quindi l'articolo 108 comma 9 non può essere applicato. Anche l'articolo 69 del D.Lgs 193 non prevede una simile fattispecie; addirittura il D.Lgs non si applica ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione veterinaria destinata ad un determinato animale o ad un ristretto numero di animali (la cosiddetta formula magistrale).

Risposta: 

Ad essere infranto è il comma 4 dell’articolo 69 laddove recita: “4. Le sostanze di cui al comma 1 (NdR sostanze farmacologicamente attive) possono essere detenute e cedute soltanto tra fabbricanti e grossisti autorizzati; a tale fine si considera fabbricante anche il farmacista che effettua preparazioni galeniche in farmacia” .
Infatti se è pur vero che “il D.Lgs non si applica ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione veterinaria”, è pur vero che qui di preparazioni non ce ne sono state ed è stata commercializzata la sostanza attiva.
La sanzione è dunque quella del comma 4 dell’articolo 108.
La fattispecie è inoltre soggetta a segnalazione all’Ordine dei farmacisti.