Domanda nr.: 
616
Inserita il: 
Lunedì, 2 Marzo, 2026
Domanda: 

I vaccini possono essere ceduti dalla scorta del medico veterinario e somministrati da un allevatore o dal proprietario di un animale di affezione, dal momento che l'art. 37 del Dlgs 218/2023 recita "allo scopo di avviare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale"? Quali sono le informazioni obbligatorie per la registrazione entro 7 giorni dalla cessione a cura del veterinario , in quanto l'applicativo della REV consente la registrazione dell'evento senza l'inserimento del lotto del farmaco ed è facoltativo l'inserimento del nome del proprietario. Dopo la cessione del vaccino , una volta somministrato il farmaco dal proprietario o dall'allevatore di pet a chi spetta la compilazione e la firma del libretto attestante l'avvenuta vaccinazione?

Risposta: 

Come riportato in una nota della FNOVI “La profilassi vaccinale ha la finalità di prevenire patologie mortali, specialmente nel cucciolo, e di mantenere lo stato di immunità alle malattie nel corso della vita degli animali, raggiungendo quel livello di immunità di popolazione che riduce il rischio di epidemie. Il piano vaccinale, non diversamente da un piano terapeutico, è improntato sul concetto "di non nuocere", per questo è il medico veterinario ad avere la responsabilità professionale di scegliere e somministrare il vaccino, in scienza coscienza e professionalità.”
Pertanto, la somministrazione e la certificazione dei vaccini rappresentano un atto esclusivamente medico veterinario e non vanno declassate a semplice "iniezione" che chiunque potrebbe fare. In merito all’ipotesi della “cessione” dalla scorta, come riportato dall’art. 37 del D.lgs 218/2023, essa risulta finalizzata “allo scopo di avviare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale”; pertanto non si può applicare ai vaccini, rappresentando l'inoculazione di un vaccino né "avvio" né generalmente "terapia". Sul fatto che il medico veterinario ceda il vaccino nella consapevolezza che esso sarà somministrato da un non veterinario, la legge punisce chi viola tale obbligo e quindi il somministratore e non il medico veterinario, il quale tuttavia potrebbe essere perseguibile deontologicamente, salva l'eventuale sanzione penale per falso in certificazione qualora sottoscrivesse il libretto vaccinale