Domanda nr.: 
575
Inserita il: 
Venerdì, 22 Agosto, 2025
Domanda: 

E' corretto che una farmacia pubblicizzi tramite email la disponibilità di determinati principi attivi, es. trilostano,  per preparazioni galeniche?

Risposta: 

Si richiama quanto previsto dal comma 1 dell’Art. 112 del Regolamento (UE) 6/2019 (Uso in deroga – “Principio della cascata”). 1. In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l’animale in questione con il seguente medicinale: a) un medicinale veterinario autorizzato ai sensi del presente regolamento nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro per l’impiego nella stessa specie o in un’altra specie animale per la stessa indicazione o per un’altra indicazione; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del Regolamento (CE) n. 726/2004; c) in mancanza di un medicinale di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria.
Dal momento che in commercio vi è la presenza di medicinali veterinari autorizzati per l’indicazione riguardante tale specie animale, risulta pertanto evidente come la preparazione galenica oggetto del presente quesito non possa essere prescritta come prima scelta. Pertanto, l’eventuale prescrizione in deroga, nel rispetto della cascata sovraindicata, dovrà di volta in volta essere giustificata dal medico veterinario. Contestualmente, il costo (o minor costo) di un medicinale umano non è previsto dalla normativa. In caso di inadempienza di tale disposizione (D.Lgs 218/2023, art.42, comma 26), salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500.