Domanda nr.: 
314
Inserita il: 
Lunedì, 31 Marzo, 2014
Domanda: 

In relazione a quanto sotto riportato, Vi chiedo cosa si intenda per ultima registrazione riferita sia al registro trattamenti sia alle ricette unitamente alla documentazione commerciale. "Art. 79 (Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti). - 1.(...)  2. Il registro di cui al comma 1, a pagine prenumerate e vidimato dalla ASL, unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie di cui all'articolo 76, comma 1, ed alla documentazione di acquisto, e' conservato per 5 anni dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima della scadenza di tale periodo ed e' esibito a richiesta della ASL per i controlli."

Risposta: 

Il legislatore evidentemente non si è posto il problema dell’impossibilità per un registro che a ritroso contenga registrazioni antecedenti ai 5 anni, dello scorporo di queste.
Il registro andrà dunque tenuto 5 anni dopo l’ultima registrazione e potrà contenere registrazioni antecedenti ai 5 anni.
Se per un qualsiasi motivo il registro viene chiuso prima di essere ultimato, le righe e le pagine bianche andranno barrati e farà fede la data dell’ultima registrazione.
Le ricette e i documenti commerciali (per le finalità sanitarie) invece possono essere tenuti per il solo periodo di tempo preciso dei cinque anni.
E’ evidente che un periodo di cinque sia ritenuto sufficiente a coprire le tutele volute dalla legge sia in termini di sanità animale che di salute pubblica.