Registrazione trattamenti cavalli nDPA
Si chiede di sapere quale debba essere la tenuta del registro dei trattamenti farmacologici in una scuderia con cavalli sia DPA che non-DPA di diversi proprietari. Particolarmente si vorrebbe sapere se il registro debba essere unico per tutti gli equidi DPA, se, vista la promiscuità, debbano essere registrati anche i trattamenti per non-DPA e chi sia responsabile della registrazione dei trattamenti.
Per quanto attiene alla tenuta del registro dei trattamenti di cui all’articolo 79 del DLgs 193/06, il DLgs 193/06 parla sempre di unico registro per tutti gli animali presenti e l'art. 15 del 158 definisce il registro unico dei trattamenti quale AZIENDALE.
Tale registro, sempre nel medesimo articolo 79, è chiaramente riferito esclusivamente agli animali produttori di alimenti per l’uomo.
Tale applicazione è confermata dalla nota 15952 del 21/12/2007.
Diversamente dalla normativa sull’anagrafe, che prevede una pagina per proprietario esplicitamente su un unico registro, la normativa sul farmaco è lacunosa di precise indicazioni. La responsabilità delle registrazioni compete sicuramente a chi, firmando il frontespizio del registro, se ne assume la responsabilità. Il modello di tale registro, compreso il frontespizio in questione, si trova nelle linee guida al DLgs 158/06, negli allegati. Tuttavia è indubbio che il proprietario di un equide DPA è a tutti gli effetti da ritenersi quale OSA.
A tal proposito va rilevato come, per la normativa italiana in merito all’anagrafe, il proprietario debba delegare il detentore “ad assolvere in sua vece agli obblighi che derivano al proprietario dall'osservanza del decreto (art. 7 DM 26/9/2011)