Registro trattamenti ex D.Lgs. 158/06
Domanda nr.:
402
Inserita il:
Venerdì, 3 Aprile, 2015
Domanda:
L'allevatore che non impiega e non ha mai impiegato i trattamenti previsti dall'art.4 del Decreto legislativo 158/06 è obbligato a tenere il registro previsto dallo stesso decreto.
Risposta:
La norma impone la registrazione del trattamento su un registro vidimato, ma non impone di disporre di un registro. Ne consegue che la tenuta del registro è d’obbligo solo in presenza di prescrizioni e/o di somministrazione di medicinali.