Domanda nr.: 
402
Inserita il: 
Venerdì, 3 Aprile, 2015
Domanda: 
L'allevatore che non impiega e non  ha mai impiegato i  trattamenti previsti dall'art.4 del Decreto legislativo 158/06 è obbligato a tenere il registro previsto dallo stesso decreto.
Risposta: 
La norma impone la registrazione del trattamento su un registro vidimato, ma non impone di disporre di un registro. Ne consegue che la tenuta del registro è d’obbligo solo in presenza di prescrizioni e/o di somministrazione di medicinali.