Registro vaccini
L’agenzia delle entrate mi chiede un registro carico e scarico dei vaccini per piccoli animali. E’ obbligatorio detenerlo?
Al fine di rispondere precisamente è bene chiarire come per la legge non esistono “piccoli animali” ma animali produttori di alimenti per l’uomo e animali non produttori di alimenti per l’uomo.
In questo contesto non sono previsti dalla attuale normativa in materia di medicinali veterinari (193, art. 15 del 158, RPV '54, gas anestetici, omeopatici, mangimi medicati), speciali registri su cui annotare il carico e/o scarico di prodotti immunizzanti (vaccini o sieri). I prodotti immunizzanti, vaccini o sieri, sono considerati alla stessa stregua degli altri medicinali veterinari (es. antibiotici, antinfiammatori, anti parassitari, ecc.).
Sono invece medicinali "speciali" il cui uso e detenzione abbisogna di speciale registro vidimato dall'autorità competente, alcune categorie di stupefacenti (art.42, L.309/90, Tab.II, sezione A,B,C) ed alcuni particolari ormoni e per certi usi (art.4, 5 D.Lgs.158/2006).
Per i medicinali per i quali non è previsto un registro specifico (es. vaccini, antibiotici, antinfiammatori, ecc.), quando usati, come nel caso qui proposto, in animali non produttori di alimenti per l'uomo (animali d'affezione) le operazioni di carico sono soddisfatte con la tenuta dei documenti commerciali di acquisto dei medesimi per un periodo di 3 anni, e lo scarico si effettua su un registro di scarico vidimato solo quando essi dovessero essere usati in animali produttori di alimenti per l'uomo (art. 84, comma 4, D.Lgs 193/2006).
La legge ad es. diversifica i conigli che possono essere sia DPA che non DPA ma non lo fa per molte specie animali che oggi si possono presentare in ambulatorio, essere dichiarate nella volontà del proprietario quali non-DPA ma dover, di fatto, essere trattate a tutti gli effetti come DPA dal veterinario nel rispetto della normativa come ad es. polli, maialini nani, capre e caprette, oche bianche.... ecc.