Responsabile scorte
Il medico veterinario che accetta di essere responsabile delle scorte di un canile (rifugio) art 82 D.Lvo 193/2006 è tenuto a dichiarare nella accettazione di essere già responsabile di scorta di farmaci presso altri impianti ? L'eventuale omissione è sanzionabile ?
Se la scorta è per un impianto di cura di animali, non serve indicare se si è responsabili di altre scorte (art.84, 193/06), qui il responsabile è il direttore sanitario della struttura.
Se la scorta è per un impianto di allevamento e custodia di animali NON DPA, si, bisogna indicare se si è veterinari responsabili di altre scorte (art. 82, 193/06).
La scorta di un canile rifugio come indicata dal quesito, rientra nell'art. 82 e/o contemporaneamente negli artt. 82 e 84, per cui la risposta è sempre si, dovrà essere indicata l'eventuale responsabilità su altre scorte, in quanto un rifugio è sempre o anche per custodia.
Per quanto riguarda la sanzione: - se l'indicazione non é inserita nella richiesta di autorizzazione, non viene data l'autorizzazione (o viene ritirata in autotutela se é stata erroneamente concessa) ma non c'é sanzione; - se viene inserita un'indicazione falsa il reato è penale.