Responsabilità farmacista
In relazione a quanto riportato nella risposta alla Domanda n° 149, posto che il farmacista sia obbligato a verificare la correttezza della ricetta ai sensi del DM 28/09/93 (istitutivo della RNRTC) e che sia quindi sanzionabile nel caso di omissione di questa competenza obbligatoria, si configura stessa violazione e l’applicazione della stessa sanzione anche per il farmacista che evada una prescrizione NRTC redatta dal veterinario evidentemente in modo scorretto circa “posologia e durata del trattamento”, oppure sottostima dei “Tempi di sospensione“? (incoerenti con le indicazioni riportate in AIC e foglietto illustrativo). Tali circostanze infatti non sempre configurano soltanto lievi scorrettezze formali. Talvolta invece possono esporre i consumatori ad alimenti contenenti residui, oppure incrementare l’insorgenza di chemio resistenza.
Si coglie l'occasione per sottolineare che, se è corretto riconoscere al farmacista la responsabilità del controllo della rispondenza "formale" della prescrizione del medico veterinario, a nostro parere a maggior ragione sarebbe corretto pretenderne la responsabilità in caso di scorrettezze "sostanziali", quali ad esempio sottostima di posologia e/o tempi di somministrazione in caso di antibiotici (o straordinarie sovrastime ...... , in assenza di segnalazione in Farmacovigilanza), oppure sottostima del tempo di sospensione.
In caso contrario non si comprende perché il Legislatore abbia imposto che presso un deposito autorizzato alla vendita di medicinali veterinari ai sensi degli artt. da 66 a 70 del D.Lgs. 193/2006, debba essere presente un laureato in Farmacia o in Chimica e Tecnologia farmaceutiche: sarebbe bastato un semplice commesso/magazziniere? Secondo noi è imprescindibile che il farmacista debba conoscere e "verificare" sulle prescrizioni anche le indicazioni relative a "posologia e durata di trattamento" e "tempi di sospensione"!
Si ribadisce la convinzione dettata dalla lettura della normativa come la verifica che è tenuto a fare il farmacista sia "formale", rispetto agli elementi che debbono essere esplicitati nella prescrizione, senza entrare in alcun modo nel merito di questo o quell'elemento formale obbligatorio.
Il farmacista con la "spedizione" ossia con l'atto di mettere timbro firma, data e consegna del farmaco prescritto, dà validità alla stessa. Per cui anche in caso di palese discostamento della posologia, questo non può entrare nel merito della prescrizione, non avendo né elementi, né competenze per farlo. Il veterinario rimane l’unico responsabile del contenuto sostanziale della prescrizione.
Tra le altre cose, si vuole qui ricordare come il farmacista non disponga ne della diagnosi, nel del riconoscimento a farla, tassello fondamentale per capire la prescrizione del veterinario.
Si ringrazia Silvia Polizzy, farmacista, per la collaborazione.