ricetta elettronica
In relazione all’imminente introduzione della ricetta elettronica chiedo una precisazione sulla possibilità di cedere farmaci al paziente, ( tralasciando gli aspetti fiscali che appartengono ad altra problematica ) senza l'obbligo dell’emissione della ricetta elettronica ma solo dietro il rilascio di un promemoria di utilizzo del farmaco ceduto ( dosi durata etc. ).
Premesso che la Ricetta Elettronica non va a modificare nulla per quanto concerne la legge vigente in materia di farmaco veterinario e prescrizioni veterinarie, si sottolinea il fatto che non esiste obbligo di ricetta per la cessione del medicinale per gli animali d'affezione o DPA da parte delle strutture veterinarie o del singolo veterinario. Le confezioni cedute infatti vengono cedute dalla propria scorta, ottenute a seguito di ricetta per scorta della struttura fatta in precedenza. I medicinali che vengono ceduti vanno annotati sul registro di carico/scarico in ambulatorio. Con l'introduzione della Ricetta Elettronica, nulla cambia, sarà possibile scaricare le confezioni cedute (in modo cumulativo per confezioni o per quantitativo). Per quanto concerne la cessione di medicinali per gli animali DPA, si rammenta che bisogna annotare sul registro d'allevamento il medicinale ceduto, animali trattati ecc.…
Si riporta di seguito parte dell’Art 84 del Decreto Legislativo 193 del 2006, inerente la cessione del farmaco. Il medico veterinario, nell'ambito della propria attivita' e qualora l'intervento professionale lo richieda, puo' consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e da lui gia' utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima; restano fermi gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 2003/74/CE (Dlgs. 158/2006).