Domanda nr.: 
206
Inserita il: 
Giovedì, 6 Giugno, 2013
Domanda: 
Qual’è la possibilità di utilizzo dell' uso in deroga, previsto dagli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 193/2006, per la ricettazione di Acido formico in apicoltura. Non esistono farmaci registrati né veterinari né umani con questa sostanza, pertanto l'unica possibilità, se concessa, sarebbe quella relativa alla fornitura di un "medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia". Secondo il vostro parere, è possibile percorrere tale strada? In apicoltura esiste un altro prodotto (Apibioxal) registrato, contenente un altro acido organico, l'acido ossalico, per il controllo e cura della varroatosi, ma, ripeto, non c'è alcun prodotto contenente l'acido formico.
Risposta: 
A premessa della risposta si chiarisce come le api siano animali da reddito e dunque interessati solo all’applicazione dell’art. 11 del D. Lgs. n.193/06 L'utilizzo di acido formico in questo momento è assimilabile a quello dell'acido ossalico quando ancora l' AIC non c'era. Dalle note allegate si deduce il ragionamento del MdS valido sempre e quindi anche per l'acido formico. In commercio esistono attualmente 6 AIC per il contenimento della varroa. Solo per talune di queste AIC esistono sporadiche segnalazioni di farmacoresistenza dell'acaro (Apistan). Pertanto, non c'è motivo di prescrivere preparazioni galeniche a base di altri principi attivi essendo quelli in commercio regolarmente reperibili ed elettivi (cascata). L'unica strada per l'utilizzo di nuove molecole senza AIC è quella sperimentale. Pertanto, come è già accaduto per l'Apibioxal, una casa farmaceutica in procinto di registrare un prodotto a base di acido formico, un'ente di ricerca etc. potrebbero intraprendere questa strada, propedeutica solo, tuttavia, ad una imminente registrazione. Si rammenta che le sanzioni previste per questi usi riguardano diversi commi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 193/06, ossia: 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, violando la disposizione dell'articolo 9, comma 1, somministra agli animali medicinali veterinari non autorizzati è soggetto alla sanzione di cui al comma 1. È soggetto al pagamento della medesima sanzione il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari che viola le disposizioni dell'articolo 31, commi 1 e 4. ( da euro 10.329,00 a euro 61.974,00) 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica medicinali veterinari senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 46, commi 1 e 2, è soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1. È soggetto al pagamento della medesima sanzione chiunque, non rispettando le condizioni previste dall'articolo 69, commi 1, 2, 4 e 7 somministra agli animali o detiene, cede, commercializza o importa sostanze farmacologicamente attive. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario che non osserva le disposizioni degli articoli 10 e 11 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,00 a euro 9.296,00. È soggetto alla medesima sanzione chiunque fornisce medicinali veterinari senza la prescrizione prevista dall'articolo 76, commi 1, 2 e 3. Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3