Ricette rinvenute presso mangimificio
Quale articolo di legge viene violato a seguito di rinvenimento, presso mangimificio autorizzato alla produzione di mangimi medicati, di:
RICETTE su modello in triplice copia ai sensi del DL.gs 143/2007 nelle quali si prescrive
Nome prodotto e conf. Quantità Posologia Tempo attesa
ossitetraciclina mg.275x kg 2500 28
trimetrosulfa mg.1.5xkg 28
-mangime medicato-
Rifornimento scorta dell’impianto 1600 cunicoli, categoria svezzamento non viene specificata la patologia-tempo di sospensione 28 gg
Ricetta su modello ai sensi del D.L. 193/2006 nella quale si prescrive:
mangime medicato 252 25 ql- Posologia e durara tratt..4-6 gg. tempo sosp 28 gg
ossitetra 200(15kg)
tiamulina 10 (6 gg)
per 50 suini magroni
manca la diagnosi
gli allevamenti non ricadono nella nostra provincia.
In entrambi i casi va fatta la sanzione al veterinario prescrittore, l'articolo violato è l'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 03 marzo 1993 n°90, la cui sanzione è prevista dall'art. 16 comma 8 che prevede la sanzione amministrativa da quindici milioni (7,746.85 €) a novanta milioni (46,481.12 €).
In entrambi i casi va fatta anche la sanzione amministrativa al mangimificio. L'articolo violato è l'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 03 marzo 1993 n°90, la cui sanzione è prevista dall'art. 16 comma7 che prevede la sanzione amministrativa da tre milioni (1,549.37 €) a diciotto milioni (9,296.22 €).
Si precisa che per la sanzione al mangimificio si intende "in difetto di prescrizione", la redazione, da parte del veterinario di un modello di prescrizione non conforme a quello stabilito (allegato A).
A chiusura va fatta la comunicazione ufficiale al Servizio Veterinario di competenza delle aziende/allevamenti di destinazione dei Mangimi Medicati, per il seguito di competenza.