Domanda nr.: 
340
Inserita il: 
Lunedì, 30 Giugno, 2014
Domanda: 

Relativamente alle modalità di compilazione delle ricette medico veterinarie, nel caso in cui, in una richiesta di approvvigionamento, il medico veterinario selezioni il "Rifornimento per scorta propria", è necessario indicare gli estremi della autorizzazione ASL? Inoltre, se un medico veterinario prescrive un medicinale per uso veterinario soggetto a ricetta non ripetibile è obbligato ad usare la carta intestata o ad apporre il proprio timbro sulla ricetta? Il paragrafo 5 dell'Allegato III al D. L. n. 193/2006 dispone che questo tipo di ricetta debba essere compilata utilizzando la formulazione ai sensi dell'art. 167 del RD n. 1265/34, il quale non prevede ne' l'utilizzo della carta intestata, ne' l'apposizione del timbro da parte del medico.

Risposta: 

In merito all’indicazione per rifornimento di scorta la risposta è no (All.3, 193/2006 ... omissis ..... SOLO per gli impianti ...), perché non è scorta di impianto di cura e custodia di animali ai sensi dell'art. 80, ma è relativa alla sola scorta di medicinali (senza impianto) per uso professionale ai sensi dell'art.85.
Per quanto riguarda la seconda domanda, la ricetta essendo una certificazione, come tale richiede la prova certa dell'identità del medico veterinario redattore. Ciò si attua mediante l'intestazione del certificato, la firma del redattore e il sigillo dello stesso individuabile nel timbro personale.