Domanda nr.: 
460
Inserita il: 
Mercoledì, 7 Ottobre, 2015
Domanda: 

In caso di "rimanenza" di un farmaco prescritto per un trattamento pregresso, dalla normativa (art. 86, comma 2, D.Lvo 193/2006) qual'è la corretta procedura di utilizzo della stessa? Con la dizione "..........solo dietro specifica indicazione di un medico veterinario sul registro dei trattamenti......." si intende che: - il veterinario può autorizzare l'uso della rimanenza riportando sul registro dei trattamenti le indicazioni relative alla somministrazione e specificando nel campo "Nome e indirizzo del fornitore" (campo peraltro di competenza dell'allevatore) che il trattamento sarà effettuato con la "rimanenza", o che - "....... nel rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'art. 79 (D.Lvo 193/2006) e all'art. 15 (D.L.vo 158/2006)", oltre ad assolvere ai suddetti obblighi di registrazione, il veterinario deve anche fornire la prescrizione medico-veterinaria da accludere al registro? In questo contesto, inoltre non è chiaro se il trattamento effettuato con la rimanenza deve in qualche modo essere comunicato all'autorità competente. Non essendo coinvolto il farmacista, infatti, viene meno la trasmissione della copia azzurra della prescrizione alla ASL. Nell'ottica della tracciabilità del farmaco, è chiaro che questo passaggio può risultare inutile, ma nell'ottica del monitoraggio dell'uso del farmaco questa comunicazione dovrebbe essere importante.

Risposta: 

Tutte le risposte ai quesiti sono contenute nelle LINEE GUIDA APPLICATIVE del Decreto Legislativo del 16 marzo 2006, n. 158  e precisamente nel punto 3 e nelle note all'Allegato 4. In particolare, per l'utilizzo delle rimanenze non é richiesta né la redazione di nuova ricetta né alcuna comunicazione alle Autorità competenti.