Domanda nr.: 
395
Inserita il: 
Venerdì, 6 Marzo, 2015
Domanda: 

In merito alla prescrizione di farmaci destinati ad animali da affezione prescrivibili con ricetta non ripetibile in copia unica (bianca), in caso di prescrizione a terzi ossia non in caso di scorte, quali dati devono essere presenti sulla ricetta? E’sufficiente indicare nome cognome e indirizzo del proprietario, specie ed eventualmente razza e scrivere nella ricetta "non ripetibile" oltre a timbro e firma? E’ obbligatoria la razza? Va indicato il codice fiscale del proprietario? Ci sono ulteriori dati da aggiungere qualora venga prescritta albumina per uso ev? (sempre destinata a cani o gatti)

Risposta: 

A norma del D.L.vo 193/06 allegato III comma 5 e dell'art 167 del testo Unico delle leggi Sanitarie non sono necessarie né la razza né la dicitura "non ripetibile", né il codice fiscale del proprietario.
Non sono necessari ulteriori dati.
L’albumina non fa eccezione.
Per quanto riguarda i formalismi, la norma tecnica è contenuta in tabella 5 della f.u XI ed e la ricetta deve essere formulata secondo quanto previsto dall'art. 167 del TTUULLSS :· Nome, cognome e domicilio del proprietario dell'animale· Specie dell'animale· Dosaggio· Modo e tempi di somministrazione· Data e firma del medico. É oggi consentita l'indicazione del dosaggio e dei modi e tempi di somministrazione in cifre e non necessariamente in tutte lettere (Nota Min. San. del 17.02.1994).Il farmacista è tenuto a rifiutare la spedizione della ricetta in caso di prescrizione non redatta correttamente. La validità della rnrv è 30 giorni (nota in calce alla Tabella 5 FU XII ed., aggiornamento alla Farmacopea D.M. 26.02.2010)